L’ufficio dei reati può snellire controlli e processi
Pubblicato il 08 giugno 2008
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L’autore pone l’attenzione sugli effetti della piena autonomia tra processo penale e processo tributario che possono rivelarsi in contrasto sul piano sostanziale e processuale. In merito si spiega che l’evasione fiscale può essere trattata in tre modi diversi:
- con accertamento dell’imposta evasa da parte del Fisco e applicazione della sanzione penale;
- con accertamento dell’imposta evasa e senza applicazione della sanzione penale;
- con applicazione della sanzione penale senza che segua la pretesa del Fisco che non riscontra l’evasione.
Sul piano processuale, poi, si ricorda la pregressa segnalazione dei divergenti risultati in ordine alla posizione di tutela del contribuente che possono sorgere in relazione al momento in cui viene presentata dai verificatori la denuncia di reato alla Procura. Se la verifica viene operata dalla Guardia di Finanza la notizia di reato viene trasmessa immediatamente, ossia prima della conclusione delle indagini e prima che il contribuente possa presentare le proprie deduzioni, ed a volte senza quantificazione dell’imposta; mentre, se la verifica è fatta dall’Amministrazione la notizia alla Procura viene fatta solo dopo aver quantificato l’imposta in un atto di accertamento, in modo da dare al contribuente la possibilità di aderire al concordato producendo l’estinzione del reato. Nella prima ipotesi un effetto che si produce è la ricaduta sull’andamento della gestione delle imprese dovuta all’irrigidirsi degli operatori bancari nei confronti dell’indagato che non potrà neanche partecipare agli appalti.
Un rimedio proposto dall’autore è quello del filtro dell’” Ufficio dei reati tributari” che potrebbe rilevare la sussistenza di tutti gli elementi del reato e avviare il contraddittorio con il contribuente e solo dopo trasmettere gli atti alla Procura.
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