Lucro cessante in conseguenza di incidente. Onere della prova a carico del professionista

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Al professionista danneggiato a seguito di incidente va sì riconosciuto il danno biologico in funzione dell'invalidità permanente che ne sia scaturita ma per quel che concerne l'ottenimento anche del lucro cessante non vi è alcun automatismo tra la lesione della salute e la diminuzione della capacità di guadagno non potendosi ritenersi ridotta in egual misura la capacità di produrre reddito; spetta, in realtà, al soggetto leso l'onere di allegare e provare, anche mediante presunzioni, che l'invalidità permanente abbia inciso sulla capacità di guadagno.

In tale contesto, sarà poi il giudice a dover accertare “in quale misura la menomazione fisica abbia inciso sulla capacità di svolgimento dell'attività lavorativa specifica e questa, a sua volta sulla capacità di guadagno”, sia “in quale misura in tale soggetto persista o residui, dopo e nonostante l'infortunio subito, una capacità ad attendere ad altri lavori confacente alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali, ed altrimenti idonei alla produzione di altre fonti di reddito, in luogo di quelle perse o ridotte”.

E' quanto sottolineato dai giudici di Cassazione nel testo della sentenza n. 23761 del 14 novembre 2011.
Anche in
  • ItaliaOggi, p. 30 – Professionisti, freno al lucro cessante - Mancini

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