Lotta all'evasore con l'Archivio dei rapporti finanziari

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L’attività di controllo sul contribuente che pone in essere operazioni finanziarie è anche delegata alla recente entrata in funzione dell’Archivio dei rapporti finanziari. Ad esso gli operatori sono tenuti a comunicare (articolo 7, comma 6, DPR n. 605 del 1973) le informazioni sull’esistenza e la natura dei rapporti continuativi e delle operazioni extraconto. La circolare 42/E/2009, del 24 settembre, dedica ai rapporti continuativi il suo secondo paragrafo, alle operazioni extraconto - particolarmente significative ai fini del controllo - il terzo.

Sui rapporti continuativi il documento ricorda che “oggetto della comunicazione sono tutti i rapporti finanziari caratterizzati, in generale, da un unico rapporto di durata, rientrante nell’esercizio dell’attività istituzionale dell’operatore finanziario, che possa dar luogo a più operazioni di versamento, prelievo o trasferimento di denaro o altri valori, compresi i servizi, intrattenuto direttamente dal cliente e formalizzato contrattualmente.”.

Sulle operazioni extraconto – un obbligo ulteriore, voluto per rendere conoscibili al Fisco ogni operazione finanziaria, a prescindere dalla riconducibilità ad un rapporto continuativo - il documento riprende invece la definizione contenuta in una circolare (la n. 32) del 2006, considerando tipicamente extra-conto le operazioni che vengono effettuate per cassa o, nell’accezione bancaria, allo “sportello”, contro presentazione di denaro contante o assegni, senza transito in un qualsiasi rapporto. Rappresentano, insomma, una “categoria multiforme di operazioni che hanno come comune denominatore quello di non essere effettuate nell’ambito di un rapporto continuativo e, quindi, di non essere ad esso riconducibili.”.

Con le informazioni ottenute, l’Amministrazione finanziaria può accertare e sanzionare contribuenti che, non compilato il quadro RW della dichiarazione dei redditi, non aderiranno neppure alla sanatoria da scudo fiscale.

Nell’Archivio dovranno risultare censiti, a seguito delle comunicazioni imposte dal già citato articolo 7, comma 6, DPR n. 605 del 1973, anche i rapporti intrattenuti e le operazioni effettuate presso le strutture operative estere delle banche e degli altri intermediari residenti in Italia. Tuttavia, quando dotate di autonomia giuridica, le strutture estere, pur controllate da residenti, restano fuori dall’adempimento dell’informazione.

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