Attuazione direttiva Pif: pubblicato il decreto integrativo
Pubblicato il 24 ottobre 2022
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Nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 22 ottobre 2022, è stato pubblicato il Decreto legislativo n. 156 del 4 ottobre 2022 contenente disposizioni correttive e integrative del Decreto legislativo n. 75/2022, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, cosiddetta direttiva PIF.
Reati tributari, tentativo punibile
Tra le principali novità introdotte dal testo, la precisazione delle condizioni per cui alcuni reati tributari possono essere perseguiti a titolo di tentativo.
Il delitto di dichiarazione infedele, così, potrà essere punito a titolo di tentativo nei casi in cui la condotta viene posta in essere al fine di evadere l’IVA nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell’Unione europea, dai quali consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a 10milioni di euro.
Alle medesime condizioni e fuori dei casi di concorso nel delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, sono punibili per reato tentato anche i delitti di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici.
Gli ulteriori ritocchi si sostanziano:
- nell'inclusione dell'abuso d'ufficio, qualora si danneggino gli interessi finanziari dell'Unione europea, tra i reati per i quali sono perseguibili membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri;
- nella possibilità di disporre, nei casi di contrabbando in cui non sia possibile procedere alla confisca diretta, la confisca di somme di danaro, beni e altre utilità per un valore equivalente, di cui il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona;
- nell'estensione della confisca, allargata e per equivalente, anche alle ipotesi di condanna o patteggiamento per indebita percezione, mediante raggiri, di aiuti o altre erogazioni, a carico anche solo parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
- nella precisazione che la sanzionabilità delle persone giuridiche per i reati di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione e indebita compensazione si ha quando tali reati siano commessi al fine di evadere l’IVA nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell’Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a 10milioni di euro. Tali delitti, quindi, devono essere connessi al territorio di almeno un altro Stato membro.
Il provvedimento entrerà in vigore il 6 novembre 2022.
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