Lotta alle frodi in Ue. Dal Cdm attuazione a direttiva Pif

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Lotta alle frodi in Ue. Dal Cdm attuazione a direttiva Pif

Nell’ultima seduta del Consiglio dei ministri è stato approvato, in esame definitivo, il testo del decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371 sulla lotta contro le frodi che ledono gli interessi finanziari nell’Unione europea (cosiddetta “direttiva Pif”).

Ampliata la responsabilità amministrativa delle società per reati tributari

Le nuove disposizioni modificano la disciplina dei reati fiscali sulla responsabilità amministrativa delle società per le fattispecie commesse dalle persone fisiche nel loro interesse o vantaggio.

Si prevede, così:

  • che per i reati tributari caratterizzati dall’elemento della transnazionalità e da un’imposta IVA evasa non inferiore a 10milioni di euro, vengano punite anche le ipotesi di delitto tentato (e non solo consumato);
  • l’ampliamento del catalogo dei reati fiscali per i quali è considerata responsabile anche la società (ex D. Lgs. n. 231/2001), con inclusione dei delitti di dichiarazione infedele, di omessa dichiarazione e di indebita compensazione;
  • l’estensione della responsabilità delle società anche ai delitti di frode nelle pubbliche forniture, di frode in agricoltura e al reato di contrabbando, con modulazione della sanzione a seconda che il reato ecceda o meno la soglia di 100mila euro;
  • l’ampliamento del novero dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui possono rispondere le società, con inclusione dei delitti di peculato e di abuso d’ufficio.

Reati di corruzione in caso di sottrazione di denaro al bilancio Ue

Con il Decreto, sono introdotti anche alcuni ritocchi per quel che riguarda alcune fattispecie di corruzione, con inclusione dei casi di sottrazione di denaro o utilità al bilancio dell’Unione europea o ad altri suoi organismi, con danno superiore a 100mila euro (prevista, in queste ipotesi, una pena massima aumentata fino a 4 anni di reclusione).

La punibilità a titolo di corruzione è inoltre estesa ai pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblico servizio di Stati non appartenenti all’Unione europea, laddove i fatti ledano o pongano in pericolo gli interessi finanziari dell’Ue.

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