L’omesso esame di una questione dedotta costituisce errore di procedura

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Per la Cassazione - sentenza n. 23502 del 10 novembre 2011 - l'omesso esame da parte del giudice di secondo grado in ordine a questioni dedotte in appello costituisce un “error in procedendo” e non un vizio di motivazione o “error in iudicando” che si ha, per contro, nel caso in cui il giudice di merito abbia preso in esame la questione prospettatagli ma l'abbia risolta in modo non corretto.

Ne discende l’inammissibilità del ricorso che denunci il vizio di motivazione della sentenza del giudice di merito in considerazione della mancata pronuncia di quest’ultimo su di una delle domande; lo strumento utilizzato non è, infatti, valido ai fini del rilevamento di errori di tipo procedurale.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 41 – Giudice non risponde Errore di procedura – Di Geronimo

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