L’occasione per non versare gli interessi di mora su cartelle e avvisi Equitalia scade il 28 febbraio. Rivolgersi direttamente agli sportelli del gruppo
Autore: Alessia Lupoi
Pubblicato il 13 febbraio 2014
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I contribuenti onerosi hanno, dal 1° gennaio scorso e fino al 28 febbraio prossimo (**), l’opportunità – concessa loro dalla Legge di Stabilità per il 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147, commi da 618 a 624 dell’articolo 1) – di corrispondere cartelle ed avvisi di accertamento esecutivi senza dover versare interessi di mora e interessi per ritardata iscrizione a ruolo, in relazione alle somme affidate in riscossione ad Equitalia entro il 31 ottobre 2013.
L’estinzione del debito avviene con il pagamento:
• di una somma pari all’intero importo originariamente iscritto a ruolo, ovvero a quello residuo, proprio senza il pagamento degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e degli interessi di mora;
• delle somme dovute a titolo di remunerazione.
Dalle Entrate:
TERMINI DI NOTIFICA DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO
Tipo di cartella di pagamento = Somme dovute a seguito dei controlli automatici delle dichiarazioni (articoli 36-bis del Dpr n. 600/1973 e 54-bis del Dpr n. 633/1972); Termine per la notifica = 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (o a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine di versamento delle somme scade oltre il 31 dicembre;
Tipo di cartella di pagamento = Somme dovute a seguito del controllo formale delle dichiarazioni (articolo 36-ter del Dpr n. 600/1973); Termine per la notifica = 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
Lo sconto non riguarda solo gli importi dovuti all’Erario; interessa anche il pagamento del bollo auto e delle multe stradali elevate da Comuni e Prefetture (il doppio dell’importo iniziale), mentre le dovute all’Inps e all’Inail (contributi) restano da versare, come pure le somme dovute per effetto di sentenze di condanna della Corte dei Conti, i tributi locali non riscossi da Equitalia e le richieste di pagamento di enti diversi da quelli ammessi (l’elenco è sul sito www.gruppoequitalia.it).
Un comunicato stampa del 23 gennaio 2014, firmato gruppo Equitalia e con titolo “Definizione agevolata delle cartelle, si paga entro il 28 febbraio. Sanabili anche le multe stradali. Esclusi i debiti Inps e Inail”, dà il via alla definizione agevolata delle cartelle, avvisando i cittadini interessati di attivarsi per valutare la loro situazione e scegliere se aderire e precisando che in presenza di dubbio è opportuno in ogni caso chiedere chiarimenti agli sportelli di Equitalia.
La definizione agevolata riguarda le cartelle e gli avvisi di accertamento esecutivi emessi per tributi di competenza delle Agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate, del Demanio, del Territorio, delle Dogane e Monopoli), degli Uffici statali (Ministeri, Prefetture ecc.) e degli Enti locali (Regioni, Province e Comuni), affidati a Equitalia entro il 31 ottobre 2013.
n.b. - La definizione agevolata è applicabile anche in presenza di rateazioni, sospensioni giudiziali o situazioni debitorie complesse per le quali gli sportelli forniranno la massima assistenza.
I contribuenti che intendono conoscere se i tributi inseriti nelle cartelle o negli avvisi rientrano nella definizione agevolata, dovranno prendere visione della propria situazione debitoria e verificare innanzitutto la data in cui le somme dovute sono state affidate all’agente della riscossione e il tipo di atto ricevuto.
n. b. - Queste informazioni sono contenute nell’estratto di ruolo che si può ottenere dagli sportelli di Equitalia.
Per le cartelle e gli avvisi che rientrano nell’agevolazione in parola, il contribuente non dovrà pagare gli interessi di mora, che maturano dalla data di notifica della cartella in caso di mancato pagamento delle somme entro i 60 giorni previsti. Inoltre, per le cartelle e gli avvisi emessi per conto dell’Agenzia delle Entrate, e quindi riferiti a entrate erariali, non si paga anche il tributo relativo agli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, indicati nella cartella di pagamento e nell’estratto di ruolo.
Se si sceglie di aderire, entro il 28 febbraio 2014 bisognerà pagare:
- il residuo del debito (al netto degli interessi non dovuti);
- l’aggio (l’8 per cento sul totale da versare);
- le spese di notifica (fisse a 5,29 euro) e quelle per eventuali procedure attivate.
Il pagamento deve essere effettuato in un’unica soluzione.
Fino al 15 marzo 2014 resta sospeso l’incasso di ogni ulteriore attività per la riscossione del debito sui ruoli emessi entro il 31 ottobre, in attesa che i contribuenti decidano di avvalersi o meno della sanatoria sugli interessi. Il che determinerà un significativo rallentamento delle attività di riscossione affidate al gruppo.
Equitalia invierà - entro il 30 giugno 2014, mediante posta ordinaria - una comunicazione di avvenuta estinzione del debito ai contribuenti che avranno corrisposto nei termini previsti.
È possibile effettuare il versamento in tutti gli sportelli di Equitalia e negli uffici postali tramite bollettino F35, indicando tassativamente nel campo “Eseguito da” la dicitura “Definizione Ruoli - L.S. 2014”.
n.b. - Per la corretta ricezione del pagamento, Equitalia consente di utilizzare un differente bollettino F35, completo di codice fiscale, per ciascuna delle cartelle e per ciascuno degli avvisi.
Equitalia tranquillizza i contribuenti che vantano crediti dalla pubblica amministrazione, che il gruppo provvederà a contattare (*), per i quali - in base all’articolo 48-bis del dpr n. 602 del 1973 - l’ente interessato, prima di effettuare il pagamento, deve verificare la presenza di eventuali debiti con lo Stato di importi superiori a 10 mila euro.
L’operazione agevolativa permette di fatto un risparmio circoscritto agli interessi di mora che, per l’anno 2013, corrispondono al 5,22 per cento su base annua e, nel caso dei debiti erariali, agli interessi per la ritardata iscrizione a ruolo.
La convenienza si mostra interessante per i cittadini tenuti a corrispondere somme elevate o debiti assai vecchi, circostanze, queste, nelle quali il peso degli interessi di mora è rilevante. Per quanti abbiano problemi di liquidità, invece, la strada della rateizzazione – concessa da Equitalia in via automatica - appare ancora la più invitante, stante che corrispondere in unica soluzione entro il 28 febbraio farebbe loro risparmiare pochi euro di interesse, a fronte del pagamento dilazionato fino a dieci anni.
n.b. – L’agevolazione potrebbe, però, ancora interessare chi, tra i fruitori della dilazione, avendo già un piano di rateizzazione dispone finalmente della liquidità per versare.
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Nota (*) - Il contatto diretto con i contribuenti interessati è voluto da Equitalia per consentire il saldo di cartelle e avvisi avvalendosi del pagamento agevolato entro la scadenza e permettere alla Pubblica amministrazione di procedere al versamento del credito nei tempi previsti senza risentire di eventuali ritardi dovuti ai tempi tecnici legati alle operazioni della definizione agevolata.
Nota (**) - Il pagamento dell’importo dovuto deve essere effettuato, in un’unica soluzione, entro il 31 marzo 2014 (termine prorogato con il decreto legge n. 16 del 6 marzo 2014).
NORME E PRASSI
- Gruppo Equitalia - Comunicato stampa del 23 gennaio 2014
- Legge di Stabilità per il 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147)
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