L’obbligo di consegna brevi manu in cancelleria persegue un pubblico interesse

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Con la sentenza n. 12391 del 21 maggio 2013, la Corte di cassazione ha precisato che la previsione dell’obbligo, per la parte che si costituisce, di recarsi personalmente in cancelleria ai fini della presentazione della documentazione di costituzione in giudizio, non può essere considerata illegittima.

Il relativo obbligo, ossia, non costituisce violazione del diritto di difesa.

Semmai – sottolinea la Cassazione – “attraverso l’obbligatorietà della consegna brevi manu dei documenti si pone in essere una attività finalizzata e voluta dal legislatore al perseguimento di quel preminente interesse pubblico, qual è quello di far partire un giudizio legalmente corretto nei suoi passi iniziali e, quindi, di prevenire eventuali effetti dilatori dei tempi del processo”.
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