L’obbligo di certificato Ssn esteso agli orari “flessibili”
Autore: eDotto
Pubblicato il 23 luglio 2008
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Alla luce della recente circolare della Funzione pubblica (la n. 7), l’Inps ha rilasciato il messaggio n. 16603/08, con cui viene spiegata la nuova disciplina dei pubblici dipendenti e quella sul lavoro part-time, contenuta nel Dl 112 entrato in vigore lo scorso 25 giugno. In primo luogo, si precisa che la disciplina viene applicata a tutti i dipendenti a tempo indeterminato contrattualizzati e non, oltre che, in quanto compatibile, anche ai dipendenti assunti con forme di impiego flessibile. Dunque, in caso di assenza dal lavoro per malattia superiore a dieci giorni e, in caso di terzo evento di malattia nell’anno solare, dallo scorso 25 giugno, dovrà essere presentato un certificato medico rilasciato da una struttura sanitaria pubblica (presidi ospedalieri, ambulatori del SSn). L’Inps ricorda che è stata ampliata la fascia oraria di reperibilità per le visite di controllo (8-13/14-20) di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi, disponendo che il controllo fiscale deve essere fatto fin dal 1° giorno di assenza. Durante i primi dieci giorni di assenza, il dipendente percepirà solo il trattamento economico fondamentale.
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