Lo studio associato tra padre e figlia non è tenuto al versamento dell’Irap

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L'attività di un professionista esercitata nella forma dello studio associato può costituire solo l’indizio di una stabile organizzazione ai fini Irap. Si tratta, infatti, di una semplice presunzione che può essere superata con una adeguata motivazione. Ai fini del versamento dell’Irap è necessario, dunque, che ricorrano altri elementi che possano attestare l'esistenza di una stabile organizzazione.

A sostenerlo la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4663 depositata il 27 febbraio 2014.

I giudici di legittimità hanno accolto il ricorso presentato da uno studio associato tra padre e figlia, senza altri dipendenti, che ricorreva avverso la pretesa dell’Amministrazione finanziaria di versamento dell’Irap.

Considerando l’associazione tra professionisti una presunzione di stabile organizzazione, i giudici di legittimità hanno ritenuto corretto rendere superabile la stessa con una adeguata motivazione, ribadendo quanto già affermato nella sentenza n. 14060 del 3 agosto 2012 che è il giudice di merito a dover, ai fini dell’applicazione dell’Irap, accertare l’esistenza di altri elementi che facciano ritenere la condivisione dello svolgimento di parte dell’attività professionale da parte di più professionisti come una stabile organizzazione.
Allegati Links Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 17 - Studi associati con Irap da provare - Ambrosi

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