Lo scontrino non va in soffitta

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L’agenzia delle Entrate, nella risoluzione n. 5 del 18 gennaio 2007, esprime un parere in merito all’obbligo di rilascio dello scontrino fiscale da parte dei commercianti al dettaglio. Quest’ultimi infatti restano ancora obbligati a certificare gli incassi con lo scontrino fiscale, per cui resiste l’obbligo del registratore di cassa. Le novità introdotte dal Dl 223/06, convertito nella legge 248/06, infatti, restano ininfluenti ai fini dell’obbligo di emettere lo scontrino fiscale. Di conseguenza, i contribuenti che svolgono attività di commercio al minuto e assimilato in locali aperti al pubblico non sono ancora obbligati alla trasmissione telematica dei corrispettivi. Le nuove norme sarebbero dovute entrare in vigore dal 1° gennaio 2007, con l’obbligo di effettuare la prima trasmissione telematica dei dati entro il mese di luglio dello stesso anno, anche con riferimento ai dati relativi ai mesi precedenti. 2007, commi 327 e però prorogato l’entrata in vigore della norma. Il nuovo confine per l’avvio si sposta, così, al 1° giugno 2008, data entro cui dovrebbe essere emanato un provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate contenente specificazioni in materia. Tuttavia, è stabilito che con apposito regolamento da emanare entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge Finanziaria, cioè entro il 30 giugno 2007, sono emanate disposizioni per disciplinare le modalità di rilascio delle certificazioni dei corrispettivi, non aventi valore fiscale, in correlazione alla trasmissione, in via telematica, dei corrispettivi.

Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 35 – Scontrini fiscali, esonero limitato - Ricca

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