Lo sconto del 50% dell’Ires è solo per gli enti indicati dalla norma

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La Cassazione, nella sentenza n. 4005 del 2010, interviene in merito alla norma che prevede la riduzione del 50% dell'Ires nei confronti, a condizione che abbiano personalità giuridica, di:

- enti e istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficienza;

- istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali;

- enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione;

- istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e loro consorzi.

Si spiega che tale elenco, indicato nell'articolo 6 del Dpr n. 601/73, è tassativo.

Pertanto, non hanno diritto allo sconto sia gli ordini professionali che il comitato costituito per gestire gli immobili di proprietà di tali enti.
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