Litisconsorzio necessario
Autore: eDotto
Pubblicato il 11 luglio 2008
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Le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la sentenza n. 14815/08, hanno chiarito che nei ricorsi sugli accertamenti dei redditi di società di persone e dei soci è necessario il litisconsorzio, tranne il caso in cui siano in discussione solo la qualità di socio o l’ammontare delle quote di partecipazione. Nelle ipotesi, dunque, in cui società e soci – litisconsorzi necessari – abbiano proposto autonomi ricorsi, e tutti pendono avanti alla stessa sezione della commissione provinciale, il presidente deve disporne la riunione; se pendono avanti a diverse sezioni delle stessa commissione, il presidente di questa individua la sezione competente a decidere, ex art. 29 D.Lgs. 546/92; se infine pendono avanti a commissioni provinciali diverse, la riunione deve essere disposta dal giudice previamente adito, ex art. 39 c.p.c, che disporrà la chiamata in causa delle parti, fissando un termine a pena di decadenza per la loro costituzione in giudizio. L’eventuale giudizio svolto senza la presenza di tutte le parti è nullo per violazione del principio del contraddittorio (art. 111 Cost e art. 101 c.p.c.), nullità rilevabile, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio.
- ItaliaOggi, p. 38 – Litisconsorzio necessario – Verna
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