Liti fiscali pendenti: pronto il codice per la loro definizione

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Con la risoluzione n. 82 del 5 agosto 2011, l’agenzia delle Entrate istituisce il codice tributo che deve essere usato da chi vuole avvalersi della chiusura delle liti pendenti, ai sensi dell’articolo 39, comma 12 del Dlgs n. 98/2011.

Tale norma sancisce che: “Al fine di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie e quindi concentrare gli impegni amministrativi e le risorse sulla proficua e spedita gestione del procedimento di cui al comma 9, le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro in cui è parte l'Agenzia delle entrate, pendenti alla data del 1° maggio 2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle somme determinate ai sensi dell'articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289”.

A tal fine, si deve utilizzare il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” con il seguente codice tributo:

8082” denominato “Liti fiscali pendenti – Definizione ai sensi dell’articolo 39, comma 12, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98.

Tale codice è istituito unitamente al codice identificativo “71”, denominato “soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio”.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 23 – Parte la definizione delle liti pendenti - Morina

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