Definizione liti pendenti. I codici tributo
Pubblicato il 22 febbraio 2019
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L'Agenzia delle Entrate ha istituito i sette nuovi codici tributo da inserire nel modello F24 per effettuare i versamenti per la definizione agevolata delle liti tributarie pendenti con il Fisco: sono consecutivi e vanno dal PF30 al PF36. Devono essere esposti nella sezione “ERARIO” dell’F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”.
Con la risoluzione 29/E del 21 febbraio 2019, assieme ai codici l'Agenzia fornisce alcune precisazioni:
- nel “codice ufficio” deve essere indicato il codice della direzione regionale o provinciale dell’Agenzia, del centro operativo di Pescara o dell’ufficio provinciale-Territorio, parte in giudizio (l’identificativo è ricavabile dalla relativa tabella pubblicata sul sito dell’Agenzia);
- il campo “rateazione/regione/prov./mese rif.”, se previsto, è valorizzato con il codice della Regione o con il codice catastale del Comune (consultare, rispettivamente, la “Tabella TO – codici delle Regioni e delle Province autonome” e la “Tabella T4 – Codici catastali dei Comuni”);
- riguardo all’“anno di riferimento”, occorre andare a leggere le istruzioni del modello utilizzato per la domanda di definizione della lite (per le alternative: periodo d’imposta interessato o anno di registrazione indicato sull’atto oggetto della controversia);
- nel campo “codice fiscale” della sezione “CONTRIBUENTE”, se il versamento non è effettuato da chi ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, deve essere indicato il codice fiscale di chi versa (in tal caso, nel campo “codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” è riportato il codice del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo della controversia, e nel “codice identificativo”, il numero “71”, soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio).
Prima della presentazione della domanda, il versamento
Il primo o unico appuntamento con l'agevolazione è il prossimo 31 maggio, data entro la quale dovrà essere versata l’intera somma dovuta al Fisco oppure la prima rata del totale.
Nelle istruzioni per la compilazione del modello di adesione si legge che le somme dovute per la definizione delle controversie pendenti, o la prima rata in caso di pagamento rateale, devono essere versate entro il termine previsto dal comma 6 dell’articolo 6 del DL n. 119 del 2018 e comunque prima della presentazione della domanda. Infatti, sempre nello stesso modello, bisogna indicare la data in cui è stato effettuato il versamento dell’importo netto dovuto per la definizione o della prima rata, nel formato gg/mm/aaaa.
Manca solo il servizio web
La trasmissione telematica della domanda è effettuata utilizzando un servizio web accessibile gratuitamente dai canali Entratel o Fisconline attraverso il sito internet dell'Agenzia.
La data a partire dalla quale il servizio web - per procedere alla compilazione on line e alla trasmissione telematica della domanda di definizione - sarà disponibile, verrà resa nota con successiva comunicazione.
- eDotto.com - Edicola del 19 febbraio 2019 - Definizione liti pendenti. Modello e istruzioni. Si parte - G. Lupoi
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