Liti fiscali, notifica del ricorso secondo le norme di procedura civile
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 02 dicembre 2014
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Il ricorso per cassazione contro le sentenze delle Commissioni tributarie va notificato nelle forme del Codice di procedura civile salvo il disposto della Legge n. 53/94 e successive modificazioni.
Ne discende che la diretta consegna del ricorso, ad opera del ricorrente o del suo difensore, all'impiegato addetto all'Ufficio “esula completamente dal paradigma normativo della notifica contemplata dal codice di rito che postula l'intervento dell'Ufficiale giudiziario”, notifica che, in tale ipotesi, va considerata come inesistente. E ciò, con conseguente inammissibilità del ricorso per omessa notifica.
E' quanto evidenziato dai giudici di Cassazione nel testo della decisione n. 25395 del 1° dicembre 2014 e con cui è stato dichiarato inammissibile un ricorso in cassazione per inesistenza della notifica effettuata dall'agenzia delle Entrate tramite i messi autorizzati di cui al quarto comma dell'articolo 16 del D. Lgs. n. 546/92.
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