Liti di vicinato, conciliare si deve
Pubblicato il 15 dicembre 2008
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Nel corso del convegno organizzato da Anaci Padova, sul tema “Guerra e pace”, si è discusso intorno all'applicazione della conciliazione del consulente tecnico ex art. 696-bis c.p.c., per come introdotta con la riforma del processo civile del 2006. La prima fase di applicazione di questo strumento di conciliazione, utile anche nel campo condominiale per la soluzione di controversie tra inquilini e comproprietari, ha messo in evidenza un deficit di preparazione da parte dei consulenti che non garantiscono una competenza adeguata nelle tecniche di negoziazione e gestione dei conflitti. Così, mentre negli Stati Uniti il 95% dei procedimenti si conclude con un accordo transattivo, in Italia solo il 10% del contenzioso viene trattato privatamente, attraverso arbitrati o conciliazioni camerali. Ai sensi dell'art. 696-bis c.p.c., la consulenza tecnica preventiva viene chiesta per accertare e determinare crediti derivati dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da un fatto illecito; in questi casi, il consulente tecnico tenta la conciliazione delle parti il cui verbale, se la composizione riesce, acquista efficacia di titolo esecutivo a seguito di decreto del giudice. Se le parti non si conciliano, il consulente redige comunque una relazione scritta. Altro strumento previsto dal codice di procedura civile è poi l'esame contabile (art. 198 c.p.c.), in base al quale, qualora sia necessario esaminare documenti contabili e registri, il giudice può incaricare un consulente che avrà anche il compito di tentare la conciliazione tra le parti.
Quando poi il consulente concilia la lite al di fuori dei casi degli artt. 198 e 696-bis c.p.c., magari attraverso la mediazione dell'amministratore di condominio, si ha una soluzione informale che può portare alla stipulazione di un accordo sottoscritto dalle parti che, non avendo la possibilità di essere omologato dal giudice non dovrà essere depositato in cancelleria, né sottoscritto dal consulente, ma avrà valore di contratto liberamente negoziato tra le parti.
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