L’Irdcec sul limite alle compensazioni orizzontali

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Con la circolare n. 23 del 10 maggio 2011, l’Irdcec – Istituto di ricerca dei dottori commercialisti e degli esperti contabili – affronta i nodi del limite alla compensazione orizzontale disposto con art. 31, comma 1, del DL 78/2010.

Uno dei temi toccati riguarda il caso delle limitazioni nell’ambito del fallimento.

La domanda è se la restrizione valga anche in ipotesi di sussistenza di debiti, scaduti e non pagati, iscritti a ruolo nei confronti del fallito prima dell’apertura della procedura concorsuale, nel qual caso il curatore non potrebbe utilizzare i crediti erariali nel corso della procedura.

L’Istituto ricorda, in proposito, la circolare 13/E/2011 e spiega che i limiti introdotti non operano nell'ambito del fallimento per il “chiaro divieto desumibile dall’art. 56 della lf - legge fallimentare – e valevole per tutti i creditori (compreso l’Erario), di operare la compensazione fra crediti o debiti verso il fallito e, rispettivamente, debiti o crediti verso la massa fallimentare, trattandosi di rapporti fra debitori e creditori relativi a soggetti diversi (fallito-massa fallimentare) e a momenti diversi rispetto all’apertura del fallimento”.
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