Liquidazione della pensione per i lavoratori della salvaguardia dei 32.100

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Con messaggio n. 1499, del 27 febbraio 2015, l’INPS ha comunicato che sono state aggiornate le procedure per consentire la liquidazione della pensione in favore dei lavoratori salvaguardati di cui all’articolo 2 della Legge n. 147/2014 (c.d. salvaguardia dei 32.100).

Tuttavia, ricorda l’Istituto, che le pensioni liquidate in base alla deroga in questione, non potranno avere decorrenza anteriore al 6 novembre 2014 e che, in generale, la definizione della domanda non è consentita nel caso in cui risulti verificato l’accesso al pensionamento senza salvaguardia.

Conclude il messaggio ricordando che - poiché sono stabilite le risorse finanziarie destinate al riconoscimento della pensione in applicazione della salvaguardia in commento per gli anni dal 2014 al 2022 - contestualmente alla liquidazione della pensione viene quantificato l’onere della salvaguardia e il costo individuale è rappresentato dall’importo mensile lordo della pensione del lavoratore, moltiplicato per il numero di mesi di anticipo rispetto alla data di pensionamento con le regole in vigore dal 1° gennaio 2012.

L’onere sarà monitorato mensilmente sulla base della disposizione di pagamento, fino alla data di scadenza del beneficio.
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