Liquidazione della pensione anticipata per i lavoratori precoci
Pubblicato il 26 gennaio 2018
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Per la gestione della pensione anticipata in favore dei lavoratori precoci è previsto il seguente iter:
- domanda di verifica di accesso alla pensione in questione;
- certificazione lavoratori precoci;
- verifica del contingente numerico ed economico, ed individuazione dei soggetti beneficiari;
- invio della lettera di certificazione al beneficiario;
- domanda di pensione anticipata per i lavoratori precoci (che può essere presentata anche contestualmente alla domanda di certificazione);
- liquidazione della pensione anticipata a favore dei lavoratori precoci con certificazione.
Stante quanto sopra, con messaggio n. 340 del 24 gennaio 2018, l’INPS ha comunicato che è disponibile la procedura di liquidazione della pensione anticipata per i lavoratori precoci.
Rammenta il messaggio che possono accedere alla pensione anticipata i lavoratori:
- dipendenti;
- autonomi;
- iscritti alle forme sostitutive ed esclusive;
- che perfezionano il requisito in regime di cumulo, anche con Enti e Casse,
assicurati prima del 1° gennaio 1996, con anzianità contributiva sia inferiore che superiore a diciotto anni, anche nel caso di esercizio della facoltà di opzione, purché abbiano cessato l’attività lavorativa dipendente, autonoma e parasubordinata in Italia o all’estero.
Anzianità contributiva
L’anzianità contributiva minima richiesta è di 41 anni, sia per le donne che per gli uomini ed al requisito ridotto dei 41 anni si applicherà, a decorrere dal 1° gennaio 2019, il meccanismo di adeguamento alla speranza di vita.
L’anzianità contributiva può essere raggiunta cumulando i periodi assicurativi non coincidenti posseduti anche presso enti e casse privatizzati.
Precocità
Per quanto concerne il requisito della precocità, l’INPS chiarisce che la carriera assicurativa deve essere di almeno un anno di contribuzione, per periodi di lavoro effettivo, svolti prima del compimento del 19° anno di età.
La data inizio assicurazione deve essere almeno pari al compimento del 18° anno di età.
Il requisito della “precocità” può essere soddisfatto unicamente nelle gestioni dell’AGO, sostitutive ed esclusive.
Una volta verificata la sussistenza del suddetto requisito, la pensione può essere liquidata anche in una gestione diversa da quella nella quale è stato accreditato/accertato l’anno di precocità, fermo restando che è necessario che il requisito contributivo ridotto risulti conseguito nella gestione in cui deve essere liquidato il trattamento pensionistico.
Decorrenza
La prima decorrenza utile è il 1° maggio 2017 e, in caso di perfezionamento del requisito entro il 31 dicembre 2017, in deroga ai criteri previsti per le pensioni anticipate, la decorrenza della pensione è svincolata dalla data di presentazione della domanda e può essere retrodatata alla data di perfezionamento del requisito e, comunque, non precedente al 1° maggio 2017.
- eDotto.com – Edicola del 26 ottobre 2017 – Ape sociale e precoci: nuovi criteri per la verifica dello stato di disoccupazione – Schiavone
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