L’Inps conferma la salvaguardia per chi applica le penalizzazioni alla pensione

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L’Inps, con il messaggio n. 19202 del 26 novembre 2013, fa seguito a quanto già affermato in linea generale con il messaggio n. 17606/2013 del 4 novembre scorso, secondo cui risultano esclusi dal beneficio della salvaguardia di cui all’articolo 22, comma 1, lettera a), del Dl n. 95/2012 (legge n. 135/2012) i lavoratori che nel periodo di fruizione di interventi a sostegno del reddito perfezionano i requisiti pensionistici introdotti dalla legge 214 del 2011.

 

Ora l’Istituto previdenziale fornisce una ulteriore precisazione: l’esclusione non si applica nei confronti dei lavoratori per i quali opera l’applicazione delle penalizzazioni previste dal comma 10 dell’ articolo 24 del Dl 201/2011. Viceversa, sono esclusi dalla salvaguardia soltanto quei lavoratori che conseguono il diritto al pensionamento con i nuovi requisiti senza l’applicazione delle penalizzazioni previste per coloro che accedono alla pensione anticipata.

 

Formano oggetto di due sentenze della Corte di Cassazione altrettanti temi in materia previdenziale.

 

Con la sentenza n. 26402/2013, la Corte affronta il problema del recupero da parte dell’Inps  dei trattamenti indebitamente erogati ai pensionati, possessori nel periodo 1989-1992, di redditi personali di importo superiore ai limiti di legge.

A seguito di verifiche effettuate su tali soggetti, l’Inps aveva richiesto la restituzione delle somme indebitamente versate, maggiorate dagli interessi, in una unica soluzione. La sentenza in oggetto, invece, specifica che l’Inps deve procedere al recupero del suddetto importo con una trattenuta di misura non superiore ad un quinto della pensione e con una rateazione dell’importo residuo al massimo entro 24 mesi.

 

Con la sentenza n. 26411/2013, depositata il 26 novembre, la Corte di Cassazione respinge il ricorso della Cassa forense che cercava di recuperare le somme evase dagli iscritti all’Ente di previdenza privato.

 

Secondo i Supremi giudici, i crediti contributivi del professionista verso la Cassa si prescrivono in dieci anni. Per la Corte la prescrizione può seguire un regime a due vie a seconda che la dichiarazione sia omessa oppure risulti non conforme al vero. L’esclusione del termine decennale di prescrizione vale solo nel primo caso; mentre in caso di dichiarazione non veritiera vale il termine decennale di prescrizione e il decorso di tale termine va calcolato a partire dal momento di trasmissione alla Cassa previdenziale dell'erronea dichiarazione.

 

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