Linea morbida sui sindaci supplenti
Autore: eDotto
Pubblicato il 13 febbraio 2006
Condividi l'articolo:
Con la sentenza n. 40185 del 10 novembre 2005, la Suprema corte di Cassazione, Quinta sezione penale, in merito alla responsabilità dei sindaci in caso di bancarotta, chiarisce che si deve separare la figura dei sindaci effettivi da quella dei sindaci supplenti. A tal scopo, assume rilevanza non il momento della nomina, ma il momento dell'effettivo svolgimento delle funzioni di controllo, che comunque non può mai precedere le cause previste per il subentro ai titolari (morte, rinuncia o decadenza).
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: