L'immunità non salva dalla diffamazione

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Con la sentenza n. 42031 dell'11 novembre 2008, la Cassazione mette un freno alle dichiarazioni dei parlamentari o consiglieri regionali definendo l'ambito di legittimità dell'insindacabilità per le opinioni espresse o gli atti compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni. Secondo i giudici di legittimità, “la connessione funzionale implica la sovrapponibilità sostanziale dell'espressione incriminata agli atti tipici in cui si sostanzia l'attività parlamentare svolta nelle sedi istituzionali attraverso gli strumenti precipuamente individuati dalla legge e dai regolamenti”; conseguentemente “devono ritenersi certamente insindacabili quelle espressioni extra moenia che consistono in una mera riproduzione all'esterno delle attività ritualmente svolte attraverso iniziative realizzatesi all'interno della sede istituzionale di appartenenza”. La prerogativa dell'insindacabilità, continuano i giudici, non può tuttavia trasformarsi in un privilegio personale. Il contesto politico non legittima questi soggetti a dire qualunque cosa. Nel caso esaminato, la Cassazione, ritenendo ravvisabili gli estremi per una condanna per diffamazione, ha ribaltato due precedenti pronunce di assoluzione nei confronti di un consigliere regionale della Liguria che aveva denunciato, in conferenza stampa, gli intrecci fra una società del luogo e la politica.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 44 – L'immunità non salva dalla diffamazione – Alberici

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