Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi 2015

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Con circolare n. 38 del 10 marzo 2015, l’INAIL, ricordando che la retribuzione imponibile su cui calcolare il premio assicurativo si distingue in:

- retribuzione effettiva;

- retribuzione convenzionale;

- retribuzione di ragguaglio;

ha sottolineato che i valori minimi di retribuzione giornaliera devono essere annualmente rivalutati in relazione all’aumento dell’indice medio del costo della vita accertato dall’Istat per cui ha riportato i limiti minimi di retribuzione giornaliera a valere per l’anno 2015 che devono essere adeguati, ove inferiori, a € 47,68.

Il limite minimo giornaliero, rapportato a mese nell’ipotesi di 26 giorni lavorativi mensili, per l’anno 2015, è, invece, pari a € 1.239,68.

L’Istituto sottolinea, altresì, che sono esclusi dall’adeguamento al minimale giornaliero:

- gli operai agricoli;

- i trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche e previdenziali;

- l’assegno o indennità corrisposta ai disoccupati avviati ai cantieri scuola e lavoro, rimboschimento e sistemazione montana;

- l’indennità di disponibilità previste nel contratto di lavoro intermittente.

La circolare si sofferma, inoltre, su:

- retribuzioni convenzionali;

- retribuzioni convenzionali stabilite con decreto ministeriale;

- retribuzioni convenzionali stabilite con legge;

- retribuzione di ragguaglio;

- lavoratori parasubordinati;

- sportivi professionisti dipendenti;

per concludere con i premi speciali unitari e il profilo risarcitorio.
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