Limiti dimensionali per tutela reale, anche i soci entrano nel computo

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Limiti dimensionali per tutela reale, anche i soci entrano nel computo

Cambia l’orientamento giurisprudenziale in riferimento al computo dei lavoratori da conteggiare nel calcolo del limite dimensionale per la tutela reale. Infatti, al fine di verificare se vi sono i presupposti dimensionali per la tutela reale contro i licenziamenti illegittimi prevista dall’art. 18 della L. n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), anche i soci lavoratori – e quindi non solo i lavoratori dipendenti – devono essere ricompresi nel conteggio.

È quanto emerge dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6947 dell’11 marzo 2019.

Art. 18 e tutela reale

La tutela reale prevista dall’art. 18 della L. n. 300/1970 si applica nei confronti dei datori di lavoro, imprenditori o non imprenditori, che occupino più di 15 dipendenti nell’unità produttiva nella quale è occupato il lavoratore licenziato oppure nell’ambito dello stesso comune; e in ogni caso ai datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze globalmente più di 60 lavoratori, indipendentemente dal frazionamento organizzativo delle unità produttive.

La tutela può essere:

  • piena” , si applica in tutti i casi di nullità del licenziamento, perché discriminatorio oppure comminato in costanza di matrimonio o in violazione delle tutele previste in materia di maternità o paternità. Scatta la tutela “piena” anche nei casi in cui il licenziamento sia inefficace perché intimato in forma orale.
  • oppure “attenuata”, in caso di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo illegittimo perché il fatto contestato non sussiste o perché il fatto rientra in una delle condotte punibili con sanzione conservativa sulla base del CCNL applicabile. Si applica la tutela “attenuata” anche in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, se il fatto è manifestamente infondato.

Limiti dimensionali per tutela reale, la vicenda

Il caso riguarda una società cooperativa che aveva alle sue dipendenze un numero inferiore rispetto ai requisiti numerici minimi previsti per l’applicazione dell’articolo 18, ma sommandovi i soci lavoratori con rapporto subordinato questa soglia risultava raggiunta.

A seguito di un licenziamento di un dipendente, giudicato illegittimo dal giudice di primo grado, con conseguente reintegra e pagamento delle retribuzioni mensili per il periodo di non lavorato, la Corte d’Appello di Palermo ha ritenuto invece non applicabile la tutela prevista dall’art. 18. La pronuncia si basava sul fatto che i soci lavoratori della cooperativa non rientrassero nel conteggio dei lavoratori per l’applicazione della tutela reale a favore dei dipendenti licenziati illegittimamente.

Pertanto, i lavoratori non erano stati reintegrati sul posto di lavoro ed era stata corrisposta semplicemente un’indennità risarcitoria pari a 4 mensilità della retribuzione globale di fatto ai fini del TFR.

Il dipendente licenziato impugna la sentenza e ricorre in Cassazione.

Limiti dimensionali per tutela reale, la sentenza

La Suprema Corte accoglie il ricorso e dichiara il licenziamento illegittimo e meritevole di tutela reale. Gli ermellini, nel ribaltare la pronuncia della Corte d’Appello, sostengono che qualora la prestazione dei soci lavoratori sia da ricondurre alla coesistenza del vincolo associativo con un rapporto di lavoro subordinato, il conteggio sul numero dei dipendenti utile per l’applicazione dell’articolo 18 deve necessariamente includere anche i soci lavoratori.

 

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