Licenziamento per inidoneità fisica, reintegra in difetto di giustificazione
Pubblicato il 23 ottobre 2018
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Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato per sopravvenuta inidoneità fisica o psichica del lavoratore, senza aver effettuato il repêchage, è “qualificabile come ingiustificato” per cui è applicabile la “tutela reintegratoria attenuata”.
Così si è espressa la Suprema Corte di Cassazione, nella sentenza n. 26675 del 22 ottobre 2018, analizzando il caso di una lavoratrice, che era stata licenziata per sopravvenuta inidoneità fisica allo svolgimento delle mansioni, senza che prima fosse stato espletato l’obbligo di repêchage, ossia la ricerca di soluzioni alternative al licenziamento, anche eventualmente dequalificanti e pertanto comportanti il demansionamento.
La Corte di Appello di Torino, pur ritenendo illegittimo il licenziamento per sopravvenuta inidoneità alle mansioni, aveva condannato il datore di lavoro al pagamento della mera indennità risarcitoria di cui al comma 5 dell’art. 18 della L. 300/1970, che prevede solo il riconoscimento di una tutela monetaria, tra un minimo di 12 e un massimo di 24 mensilità di retribuzione (tutela indennitaria forte) e non anche alla reintegra del posto di lavoro.
Per i giudici di secondo grado, infatti, la violazione dell’obbligo di repêchage non configurava un’ipotesi di manifesta infondatezza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, cosa che avrebbe giustificato l’applicazione della tutela reintegratoria (articolo 18, comma 4, dello Statuto dei lavoratori), optando così per la tutela indennitaria.
La lavoratrice è ricorsa in Cassazione.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso e sancito, nella sentenza n. 26675/2018, che: “in tutti i casi di licenziamento intimato per motivo oggettivo consistente nell’inidoneità fisica o psichica del lavoratore – sia esso assunto come disabile ovvero anche nel caso di inidoneità sopravvenuta – dovrà applicarsi la cosiddetta tutela reintegratoria attenuata ove il giudice ‘accerti il difetto di giustificazione’”.
Non par dubbio – proseguono i giudici di legittimità – "che un licenziamento per motivo oggettivo in violazione dell’obbligo datoriale di adibire il lavoratore ad alternative possibili mansioni, cui lo stesso sia idoneo e compatibili con il suo stato di salute, sia qualificabile come ingiustificato".
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