Licenziamento per giustificato motivo oggettivo insussistente, scatta la tutela reale

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Licenziamento per giustificato motivo oggettivo insussistente, scatta la tutela reale

Scatta la “tutela reale” per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo manifestamente insussistenti. Il giudice non ha margine di scelta tra il mero indennizzo risarcitorio o la reintegra sul posto di lavoro: qualora le ragioni sulle quali si basa il licenziamento per giustificato motivo oggettivo siano manifestamente insussistenti sul piano fattuale, il dipendente merita la “tutela reale” quindi la reintegra sul posto di lavoro.

A ciò è giunta la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7167 del 13 marzo 2019, confermando un principio non ancora consolidato.

Licenziamento per GMO insussistente, la vicenda

Il caso trae origine da un licenziamento per giustificato motivo oggettivo di una dipendente per soppressione del reparto cui era addetta, disposto in conseguenza di un processo di esternalizzazione delle relative attività.

Al riguardo, i giudici hanno rilevato come la dipendente licenziata e gli altri colleghi fossero stati collocati volontariamente nel reparto destinato a essere eliminato.

In riforma della sentenza di primo grado, la Corte d’Appello di Roma aveva evidenziato come non vi fosse alcun nesso causale tra l’esternalizzazione dei servizi e il profilo della dipendente. Inoltre, la dipendente proveniva da un reparto aziendale non coinvolto dalla riorganizzazione. Ragione per cui il licenziamento era stato ricondotto alla fattispecie del fatto manifestamente insussistente e la dipendente reintegrata in servizio.

La parte datoriale impugnava la sentenza e ricorreva in Cassazione.

Licenziamento per GMO insussistente, la sentenza

I giudici della Suprema Corte respingono il ricorso e confermano la sentenza di secondo grado. Gli ermellini affermano il principio secondo il quale, in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo manifestamente insussistente, non è a discrezione del giudice scegliere il regime di tutela da applicare, reale o indennitaria. In tali casi, infatti, si applica necessariamente la reintegrazione sul posto di lavoro disposta dall’art. 18, co. 4 della L. n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori).

In definitiva, non spetta al giudice optare per:

  • la reintegra (in aggiunta all’indennità risarcitoria fino ad un massimo di 12 mensilità);
  • ovvero, semplicemente l’indennizzo risarcitorio compreso tra le 12 e le 24 mensilità.

Infatti, se il fatto indicato nella lettera di licenziamento è manifestamente insussistente, non rimane altro che applicare l’estrema tutela prevista dal quarto comma dell’art 18 dello Statuto dei Lavoratori.

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