Licenziamento lavoratori interinali, sì all’obbligo di repêchage

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Licenziamento lavoratori interinali, sì all’obbligo di repêchage

Si applica anche ai lavoratori interinali la norma sul ripescaggio (c.d. “repêchage”). Infatti, in caso di licenziamento di un lavoratore interinale assunto a tempo indeterminato, non è sufficiente per l’Agenzia per il lavoro aver espletato invano il tentativo di ricollocazione del dipendente in un arco temporale variabile (minimo sei mesi) secondo la procedura prevista dal CCNL. Sul punto, i giudici di Appello avevano previsto una soluzione indennitaria (sulla base della indennità di disponibilità) che è stata poi confermata dalla Corte di Cassazione.  I giudici, infatti, hanno ritenuto corretto applicare soltanto una tutela risarcitoria, escludendo la “manifesta insussistenza” del fatto posto a base del licenziamento.

A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 181 dell’8 gennaio 2019.

Licenziamento lavoratori interinali, la vicenda

Il caso trae origine da un licenziamento per giustificato motivo oggettivo (GMO), a danno di alcuni lavoratori interinali assunti a tempo indeterminato, in quanto era impossibile reperire alcuna missione lavorativa compatibile con i loro livelli professionali. Per la Corte distrettuale i licenziamenti erano “piuttosto illegittimi”. Infatti, i giudici di merito osservavano come la società avesse proceduto successivamente ad assunzioni a termine per ricoprire posizioni lavorative, astrattamente compatibili con quelle dei lavoratori espulsi, delle quali non aveva offerto valida giustificazione.

Per effetto di tale accertamento, conseguiva l'applicazione della disciplina di cui all’art. 18, co. 5 della L. n. 300/1970, dovendosi escludere la “manifesta infondatezza” del fatto posto a base del licenziamento, in assenza di una prova positiva di insussistenza del giustificato motivo oggettivo.

Quanto all'indennità risarcitoria, la Corte di Appello ha utilizzato come parametro di riferimento l'indennità di disponibilità che i lavoratori percepivano, da oltre un anno, al momento del licenziamento. Al riguardo, la Corte di appello, oltre a riconoscerne natura retributiva, osservava che i lavoratori, in caso di prosecuzione del rapporto, avrebbero continuato a percepire detta indennità e che, dunque, il risarcimento non poteva che calcolarsi alla stregua della stessa.

Licenziamento lavoratori interinali, la sentenza

I giudici della Suprema Corte hanno sostanzialmente confermato quanto indicato nel secondo grado di giudizio. Con riferimento alla verifica del requisito della "manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento" previsto dall'art. 18, co. 7 della L. n. 300/1970, successivamente novellato dalla L. n. 92/2012, gli Ermellini ribadiscono come ciò deve essere valutato:

  • sia alle ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa;
  • sia all'impossibilità di ricollocare altrove il lavoratore (cd. "repèchage").

Dunque, fermo restando che l'onere della prova che grava sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 5 della L. n. 604/1966, la "manifesta insussistenza" va riferita ad una evidente, e facilmente verificabile sul piano probatorio, assenza dei suddetti presupposti, che consenta di apprezzare la chiara pretestuosità del recesso.

Infine, la Corte di Cassazione ha deciso per l'illegittimità del recesso ma, sul piano del regime sanzionatorio, ha ritenuto opportuno applicare la tutela risarcitoria, escludendo la “manifesta insussistenza” del fatto posto a base del licenziamento.

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