Licenziamento illegittimo, la scelta dell’indennità sostitutiva estingue il rapporto
Autore: Roberta Moscioni
Pubblicato il 28 agosto 2014
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La richiesta del pagamento dell’indennità sostitutiva, pari a 15 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, in luogo della reintegra sul posto di lavoro del lavoratore licenziato illegittimamente – facoltà concessa dall'articolo 18, terzo comma, dello Statuto dei lavoratori (Legge 300/1970) – determina l’immediata risoluzione del rapporto di lavoro.
L’opzione elimina, di fatto, il vincolo di dipendenza tra lavoratore e datore di lavoro cosicché l'eventuale ritardo del datore di lavoro nel pagare l'indennità sostitutiva non comporta la continuità del rapporto di lavoro né la decorrenza dell'obbligazione retributiva.
La precisazione giunge dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18353/2014 del 27 agosto 2014.
Tutela reale
La Corte con tale pronuncia vuole mettere fine ai tanti dubbi sorti in dottrina dopo l’entrata in vigore della Riforma Fornero (Legge 92/2012), circa l’applicazione della cosiddetta tutela reale (ex art. 18 Statuto lavoratori) nel testo previgente la Riforma.La scelta a favore del pagamento dell’indennità sostitutiva, in aggiunta al risarcimento del danno, da parte del lavoratore che ha ottenuto una sentenza di reintegrazione sul posto di lavoro, invece del rientro in servizio, ha lasciato per lungo tempo irrisolto il problema circa l’esatta individuazione del momento in cui l’esercizio dell’opzione determini la risoluzione del rapporto contrattuale.
Si sono creati, infatti, due orientamenti giurisprudenziali opposti, avallati da diverse pronunce dalla Corte, tra quanti sostenevano la tesi che il rapporto di lavoro non cessasse con la semplice scelta di percepire l'indennità sostitutiva e quanti, invece, appoggiavano la tesi che il rapporto di lavoro si interrompesse nel momento della dichiarazione di scelta del dipendente (senza attendere l’effettivo pagamento dell’indennità sostitutiva).
Le Sezioni Unite hanno posto fine alla questione, stabilendo che il rapporto di lavoro si estingue con la semplice manifestazione della volontà di percepire l'indennità sostitutiva.
La tutela reale prevista dalla norma previgente alla Riforma Fornero rimane però valida anche dopo le modifiche apportate dalla stessa Riforma, anche se è ribadito che con l’esercizio di tale facoltà da parte del lavoratore si determina la risoluzione del rapporto di lavoro e in caso di inadempienza/ritardo del datore di lavoro si applicano solo gli interessi di mora. Il rapporto di lavoro, infatti, deve considerarsi inevitabilmente risolto dopo la scelta del dipendente di percepire l’indennità sostitutiva.
- Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 33 - L'opzione-sostitutiva chiude il rapporto - Falasca - www.giustizia-amministrativa.it
- ItaliaOggi, p. 29 - Articolo 18, tutela meno rigida - Cirioli - www.giustizia-amministrativa.it
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