Licenziamento dopo il rifiuto di ricollocamento: solo se il lavoratore era informato della conseguenza

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La Corte di cassazione, con la sentenza n. 6/2013 depositata il 2 gennaio, interviene a chiarire un nodo controverso nell’ambito del licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Nel caso di specie, la sentenza ha ritenuto illecito il licenziamento per giustificato motivo oggettivo di una dipendente a cui, un anno prima della risoluzione del rapporto, è stato offerto dalla società datrice di lavoro il collocamento in altra società del gruppo senza la specificazione che la non accettazione da parte della dipendente avrebbe comportato il suo licenziamento.

Pertanto, per il principio della buona fede, l'imprenditore è tenuto a informare il dipendente se l'offerta prospettata del licenziamento, per essere successivamente riassunti in un'altra società dello stesso imprenditore con meno di 15 dipendenti, è legata alla necessità di sopprimere il posto di lavoro ad esso assegnato.
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