Licenziamento del dipendente nullo, se in contrasto con l'accordo sindacale

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La Cassazione, con sentenza n. 19177 del 19 agosto 2013, stabilisce che il licenziamento del dipendente effettuato in violazione dei criteri stabiliti con i sindacati è nullo. La Corte respinge il ricorso presentato da un'azienda che aveva, appunto, sottoscritto un accordo sindacale il cui oggetto era la messa in mobilità o il licenziamento solo di chi aveva maturato il diritto alla pensione e la non opposizione alla mobilità e non ne aveva rispettato i contenuti.

La Corte afferma che i due unici criteri di individuazione dei lavoratori citati erano “alternativi e sostitutivi”, rispetto a quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 223/1991, dove si afferma che per la determinazione dei lavoratori da mettere in mobilità si debbano tener presenti le “esigenze tecnico-produttive ed organizzative” del complesso aziendale.

La società, dal momento che ha indirizzato la scelta su un lavoratore che aveva maturato come altri il diritto alla pensione, senza effettuare una comparazione della posizione del lavoratore con quella di altri dipendenti della stessa, però, non si è attenuta a quanto fosse il contenuto dell'accordo sindacale, per cui il licenziamento risulta nullo.
Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 17 - Il licenziamento è nullo se si viola l'accordo sindacale - Maciocchi

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