Licenziamenti collettivi Ristretta senza limiti la platea dei lavoratori coinvolti
Pubblicato il 25 agosto 2017
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Oggetto della sentenza n. 20335 della Corte di Cassazione del 24 agosto 2017 è il caso di un licenziamento collettivo e, nello specifico, il metodo delicato dell’identificazione dei lavoratori coinvolti in tale procedura e dell'applicazione dei criteri di scelta.
L'orientamento che emerge dalla pronuncia in oggetto appare piuttosto discutibile, inserendosi all'interno di un filone giurisprudenziale alquanto complesso e mutevole negli anni.
Orientamento giurisprudenziale consolidato
Il principio di riferimento è quello della sentenza n. 2255 del 16 febbraio 2012, in base al quale è riconosciuta al datore di lavoro la possibilità di limitare la scelta dei lavoratori licenziandi (rectius comparazione), ritenendo ammissibile il restringimento della platea dei lavoratori coinvolti ai soli addetti ad uno specifico ramo o settore, escludendo un obbligo di confronto con tutti i profili professionali presenti nel complesso aziendale.
Di qui, l'importanza della formulazione, oltre che della completezza, della comunicazione di avvio, che rappresenta il punto di riferimento per lo sviluppo formale e sostanziale del licenziamento collettivo.
Con la nuova sentenza n. 20335 del 24 agosto 2017, la Suprema Corte sembra superare tale orientamento – anche se in modo per ora discutibile – evidenziando il fatto che non vi è obbligo per il datore di lavoro di fornire nella comunicazione di avvio della procedura di licenziamento collettivo una descrizione completa della situazione di tutti i dipendenti impiegati nell'impresa, ma solo di coloro direttamente coinvolti nella procedura stessa.
In tal modo, sembrerebbe riconosciuta al datore di lavoro la facoltà di circoscrivere senza limitazioni la platea dei lavoratori, che potrebbe restringersi addirittura ai soli “addetti a particolari mansioni”.
Al datore il solo onere di indicare i criteri di scelta utilizzati
Da ciò ne deriverebbe che vi deve essere una stretta correlazione tra il contenuto della comunicazione di avvio della procedura di licenziamento collettivo e quella finale (che deve riportare le specifiche modalità di applicazione dei criteri di scelta), senza, però, che vi sia alcun obbligo di effettuare una comparazione tra i lavoratori interessati dalla riduzione di personale e quelli estranei alla platea dei lavoratori identificata nella comunicazione introduttiva.
Anzi - secondo la sentenza 20335/2017 - al datore di lavoro viene riconosciuto il solo onere di allegare i criteri utilizzati nonché la prova della loro piena applicazione, mentre è sul lavoratore, che impugna il licenziamento, che grava l'onere di dimostrare l’illegittimità della scelta datoriale, oltre all'onere di dover indicare anche i lavoratori nei confronti dei quali la scelta avrebbe dovuto essere realizzata.
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