Licenziamenti collettivi, niente privacy sui dati
Pubblicato il 10 novembre 2006
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Con la nota interpello n. 5818, del 9 novembre, il ministero del Lavoro ha risposto ad un quesito posto dall’Unione degli industriali di Bergamo, affermando che in sede di procedura di licenziamenti collettivi la comunicazione e la diffusione dei dati dei lavori in mobilità non richiede il consenso dei lavoratori stessi. Pertanto, la privacy non ostacola la procedura di licenziamento collettivo. Il datore di lavoro che procede all’individuazione dei lavoratori interessati deve fornire una dettagliata indicazione delle modalità che ha seguito nell’applicare i criteri di scelta previsti dalla legge 223/1991. In particolare, il Ministero ribadisce che: per la comunicazione e la diffusione dei dati dei lavoratori posti in mobilità, anche se di natura sensibile, non è necessario acquisire il consenso degli interessati nè autorizzazione del garante; la divulgazione dei dati a soggetti pubblici è ammessa quando sia necessaria per svolgere le funzioni istituzionali delle amministrazioni interessate.
Con la nota protocollo n. 5817, sempre di ieri, invece, il Ministero precisa che per gli autisti dipendenti da imprese che non svolgono attività di autotrasporto non sono ammesse le deroghe sull’orario di lavoro previste per i lavoratori mobili. Ai fini della qualificazione di lavoratori mobili non è rilevante l’attività dei singoli autisti, ma l’attività svolta dall’impresa. Solo i lavoratori mobili dipendenti da un’azienda che svolge attività di trasporto sono esclusi dal campo di applicazione del dlgs n. 66/2003. Perciò per gli altri tipi di autisti, al pari di tutti gli altri lavoratori, è obbligatorio osservare il limite massimo medio di 48 ore settimanali di lavoro sul periodo di quattro mesi.
- ItaliaOggi, p. 39 – L’autista lavora 48 ore settimanali – Cirioli
- ItaliaOggi, p. 39 – Privacy, non serve consenso per i dati sui licenziamenti
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