Licenziamenti collettivi, criterio di scelta dei carichi di famiglia
Pubblicato il 12 maggio 2021
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In materia di licenziamenti collettivi, il criterio di scelta dei carichi di famiglia va inteso secondo una nozione elastica, non limitata al profilo fiscale, da applicare mediante lo scrutinio, da parte datoriale, di tutti gli elementi che possano concorrere a definire, in senso sostanziale, gli oneri economici derivanti dal mantenimento di un familiare e gravanti sul singolo lavoratore.
Carichi di famiglia tra i criteri di selezione del personale in esubero
E’ stata confermata, dalla Cassazione, la decisione con cui i giudici di merito avevano dichiarato l'illegittimità del licenziamento che una società cooperativa aveva intimato ad un dipendente, nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo, con gli effetti reintegratori e risarcitori conseguenti alla violazione dei criteri di scelta.
I giudici di gravame erano pervenuti a tali conclusioni ritenendo che la società non avesse adeguatamente interpretato il criterio di selezione dei licenziandi rappresentato dai carichi di famiglia, richiamato dall'art. 5 della Legge n. 223/1991 ed applicato nella specie, considerata la mancata conclusione di un accordo sindacale.
La Corte di secondo grado, in particolare, aveva aderito ad una nozione ampia di detto criterio selettivo, traendo dalla ratio ad esso sottesa - volta a tutelare i lavoratori maggiormente gravati a causa dell'obbligo di mantenimento di un familiare - il convincimento che esso non andasse identificato in base ad una nozione strettamente fiscale, come invece ritenuto dalla cooperativa.
La società aveva promosso ricorso davanti ai giudici di legittimità, lamentando violazione e falsa applicazione del menzionato art. 5 e dell'art. 41 della Costituzione, in relazione all'elenco dei criteri di scelta alla cui stregua procedere alla selezione del personale in esubero.
Secondo la Coop, la nozione di carichi familiari doveva essere modulata su di un concetto restrittivo, prospettandosi la necessità di applicazione di un criterio razionale ed oggettivo, conforme ai principi di correttezza e buona fede.
Interpretazione elastica, non limitata al profilo fiscale
Con sentenza n. 10996 del 26 aprile 2021, la Corte di cassazione ha giudicato infondate tali doglianze, in quanto basate su di una nozione di carichi di famiglia non accolta dalla più recente giurisprudenza di legittimità, alla quale si è inteso dare continuità.
In proposito, è stato osservato che lo scopo della norma di cui all’art. 5 è quello di avere riguardo alla situazione economica effettiva dei singoli lavoratori che non può limitarsi alla semplice verifica del numero delle persone a carico da un punto di vista fiscale.
In considerazione della necessità di tutelare maggiormente i lavoratori più onerati, il riferimento ai "carichi di famiglia" deve essere individuato in relazione al fabbisogno economico determinato dalla situazione familiare e, quindi, dalle persone effettivamente a carico e non da quelle risultanti in relazione ad altri parametri che potrebbero rivelarsi non esaustivi.
La Corte di merito, nel caso di specie, si era pienamente conformata a tali principi, facendo opportuno richiamo ad una nozione "elastica" dei carichi di famiglia, non limitata al profilo strettamente fiscale.
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