Libro unico del lavoro a scadenze differenziate
Pubblicato il 20 agosto 2008
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Varie le decorrenze per il datore, fissate dal decreto 9 luglio 2008 che disciplina il regime transitorio sulle modalità di tenuta e conservazione dei libro unico del lavoro (“Gazzetta” 192, del 18 agosto):
egli continua regolarmente a tenere il libro paga, nelle sezioni paga e presenze, il registro dei lavoranti e il libretto personale di controllo per i lavoranti a domicilio fino al periodo di paga relativo a dicembre 2008; non ha più obblighi di aggiornamento del libro matricola e del registro d’impresa, che sono abrogati; dal 18 luglio 2008, dovrà riferire le disposizioni ancora vigenti sui libri obbligatori di lavoro o sui libri matricola o paga al libro unico del lavoro, per quanto compatibile.
Avrà in ogni caso tempo sino alla fine del 2008 per adottare le nuove modalità di registrazione dei dati dei lavoratori e delle loro presenze, fermo restando che l’adozione del libro unico è obbligo di ogni datore del settore privato, con la sola eccezione del datore di lavoro domestico.
- ItaliaOggi, p. 30 – Il libro è unico anche nelle copie – Cirioli
- Il Sole – 24 Ore, p. 20 – Libro unico del lavoro a scadenze differenziate - Gheido
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