Libertà di spostamento nella stessa unità

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La sussistenza delle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive che, ai sensi dell'art. 2103 c.c., costituiscono presupposto di legittimità dell'atto di trasferimento da un'unità produttiva all'altra, non è necessaria nel caso che il trasferimento venga disposto nell'ambito di una stessa unità produttiva. E' quanto ribadito dalla Cassazione con sentenza n. 24658 del 6 ottobre scorso.
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