Lettere di intento per l’anno 2025

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Lettere di intento per l’anno 2025

Con l’avvicinarsi della fine dell’anno, diverse imprese si trovano a dover predisporre le dichiarazioni di intento per l’anno 2025. Come noto, i soggetti in possesso della qualifica di esportatori abituali, che intendono avvalersi della facoltà di acquistare beni e servizi senza l’applicazione dell'Iva, sono tenuti a redigere e trasmettere in via telematica (direttamente, ossia tramite Entratel o Fisconline, ovvero mediante un soggetto abilitato) la dichiarazione di intento (che può riguardare a una singola operazione oppure una o a più operazioni sino a un determinato importo) in conformità al modello approvato.

A fronte di tale invio, l’Amministrazione finanziaria rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione. Il fornitore potrà visionare le informazioni risultanti dalle dichiarazioni d’intento trasmesse dagli esportatori abituali solo accedendo al proprio cassetto fiscale.

Pertanto, i soggetti passivi Iva che conseguono la qualifica di “esportatore abituale“  potranno utilizzare, nel corso del 2025, il plafond maturato per avvalersi della facoltà di acquistare beni e servizi, nonché di effettuare importazioni, senza applicazione dell’IVA (art. 8 comma 1, lett. c,) del DPR n. 633/72). Il fornitore che effettua cessioni o prestazioni non imponibili Iva senza avere prima riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione di intento è punito con una sanzione amministrativa, fermo l'obbligo del pagamento del tributo. 

Aspetti generali

Per effetto dell’articolo 12-septies, del D.L. n. 34/2019, a decorrere dal 2020, la disciplina delle dichiarazioni di intento ha subito un cambiamento sostanziale. Tale meccanismo consente di evitare o di ridurre il fisiologico costituirsi di una posizione creditoria dei soggetti che effettuano sistematicamente operazioni con l'estero, i quali si troverebbero permanentemente nella situazione di chiedere a rimborso l'Iva assolta sugli acquisti, non avendo la possibilità di addebitare l'imposta nei confronti del cessionario (interpello 954-6/2018).Un rimedio a tale situazione è costituito dalla facoltà, ricorrendone talune condizioni, di effettuare acquisti di beni e servizi ed importazioni senza l’applicazione dell’Iva. I contribuenti che possono avvalersi di tale facoltà sono quelli definiti correntemente "esportatori abituali".

Ciò detto, appare utile ai fini in esame ribadire due concetti chiave: l’uno relativo lo status di esportatori abituale e, l’altro, riguardante i criteri di determinazione del plafond.

Esportatori abituale: definizione

Per quanto riguarda la qualifica di esportatore abituale, l’articolo 1, comma 1, lett. a), del D.L. n. 746/1983 stabilisce che acquisiscono tale status i soggetti passivi che - nel periodo di riferimento (anno solare o 12 mesi precedenti) - hanno registrato un ammontare di corrispettivi derivanti delle cessioni all'esportazione di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 8, comma 1, del DPR n. 633/1972, nonché operazioni ad esse assimilate, superiore al 10% del volume d'affari “rettificato”.

Trattasi del volume d’affari determinato in base alle disposizioni dell'articolo 20 del DPR n. 633/1972, ossia computando le operazioni effettuate, registrate o soggette a registrazione nell’anno solare o nei 12 mesi precedenti al netto delle cessioni di beni in transito o depositati nei luoghi soggetti a vigilanza doganale e delle operazioni di cui all'articolo 21, comma 6-bis, del DPR n. 633/1972 (ossia le cessioni di beni e servizi non territorialmente rilevanti in Italia ai sensi degli articoli 7 - 7-septies del DPR 633/1972, per le quali va emessa fattura).

Ad esempio, secondo la circolare n. 8/D/2003, se il contribuente ha realizzato un volume d'affari (determinato come sopra indicato) pari a 1.000, lo status di esportatore abituale sarà acquisito se l’ammontare delle operazioni che costituiscono il plafond è pari o superiore a 101 (superiore al 10% del volume d’affari). Al contrario, non si configura lo status di esportatore abituale se l’ammontare delle operazioni che costituiscono il plafond è uguale o inferiore a 100 (uguale o inferiore al 10% del volume d’affari).

Si ricorda che - ai sensi dell’articolo 8 del DPR n. 633/1972- costituiscono cessioni all'esportazione non imponibili:

a)

le cessioni, anche tramite commissionari, eseguite mediante trasporto o spedizione di beni fuori del territorio della UE, a cura o a nome dei cedenti o dei commissionari, anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi;

b)

le cessioni con trasporto o spedizione fuori del territorio della UE entro 90 giorni dalla consegna, a cura del cessionario non residente o per suo conto, ad eccezione dei beni destinati a dotazione o provvista di bordo di imbarcazioni o navi da diporto, di aeromobili da turismo o di qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso privato e dei beni da trasportarsi nei bagagli personali fuori dalla UE;

b-bis)

le cessioni con trasporto o spedizione fuori dall'UE entro 180 giorni dalla consegna effettuate nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo iscritti nell'elenco di cui all'articolo 26, comma 3, della L. n. 125/2014, in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo. La prova dell'avvenuta esportazione dei beni è data dalla documentazione doganale;

c)

le cessioni, anche tramite commissionari, di beni “diversi” dai fabbricati e dalle aree edificabili, e le prestazioni di servizi rese a soggetti che, avendo effettuato cessioni all'esportazione od operazioni intracomunitarie, si avvalgono della facoltà di acquistare, anche tramite commissionari, o importare beni e servizi senza pagamento dell'imposta.

La norma sottolinea, poi, che le cessioni e le prestazioni di cui alla suddetta lettera c) sono effettuate senza applicazione dell'Iva nei confronti dell’esportatore abituale:

  • su loro dichiarazione scritta e sotto la loro responsabilità;
  • nei limiti dell'ammontare complessivo dei corrispettivi delle cessioni di cui alle di cui all'articolo 8, comma 1 lett. a) e b) del DPR 633/72 poste in essere nel corso dell'anno solare precedente.

Per quanto riguarda, invece, la determinazione del “plafond Iva”, si richiamano le disposizioni della norma ed i relativi interventi di prassi. L'articolo 8, comma 2, del DPR n. 633/1972, infatti, consente ai contribuenti che rivestono la qualifica di esportatore abituale di acquistare beni e servizi  senza applicazione dell'Iva nei limiti delle esportazioni o operazioni assimilate “registrate” nell'anno  solare  precedente (plafond fisso) o nei 12 mese precedenti (plafond mobile).

La scelta tra il sistema di determinazione del plafond con il metodo “fisso” o “mobile” è rimessa alla  discrezionalità  del  contribuente e può essere modificata all'inizio di ciascun anno (risoluzione n. 77/E/2002).

La prassi amministrativa ha, altresì, precisato che non può avvalersi del beneficio del plafond l’esportatore abituale che, in esecuzione di un contratto di appalto, “acquista” un immobile. In particolare, la dichiarazione d’intento potrà riguardare l’acquisto dei servizi relativi all’installazione degli impianti strettamente funzionali allo svolgimento dell’attività industriale. Diversamente, non potranno beneficiare del plafond i servizi di installazione degli impianti che formano parte integrante dell’edificio e sono ad esso serventi, per i quali trova applicazione il meccanismo del reverse charge. In tal caso, la misura antifrode prevale rispetto al regime di non imponibilità previsto per gli esportatori abituali (Principio di diritto n. 14/E/2019).  

Operazioni che concorrono a formare il plafond

Esportazioni dirette (comprese operazioni triangolari)

Art. 8, co. 1 lett. a), b) e b-bis, DPR 633/72

Cessioni di beni prelevati da un deposito IVA con trasporto o spedizione fuori dalla UE

Art. 50-bis, co. 4, lett. g), DL n. 331/1993

Operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione, effettuate nell’esercizio dell’attività propria dell’impresa

Art. 8-bis, co. 1, DPR n. 633/72

Servizi internazionali o connessi con gli scambi internazionali, effettuati nell’esercizio dell’attività propria dell’impresa

Art. 9, co. 1, DPR n. 633/72

Cessioni e prestazioni a residenti nella Repubblica di S. Marino e nella Città del Vaticano;

Art. 71, DPR n. 633/72

Cessioni e prestazioni non soggette ad imposta in base a trattati od accordi internazionali (basi Nato, ambasciate ecc.);

Art. 72, DPR n. 633/72

Cessioni intracomunitarie di beni non imponibili (comprese operazioni triangolari)

Art. 41, DL n. 331/1993

Triangolazioni nazionali (operatore italiano cede beni ad altro operatore nazionale, con consegna ad operatore comunitario)

Art. 58, co. 1, DL n. 331/1993

Cessioni intra-UE di beni prelevati da un deposito IVA con trasporto o spedizione in altro paese UE

Art. 50-bis, co. 4, lett. f), DL  n. 331/1993

Margini delle operazioni non imponibili riguardanti i beni usati, che vanno a formare il plafond

Art. 37, co. 1, DL n. 41/1995

Cessioni intra-UE, di prodotti agricoli e ittici, anche se non compresi nella Tabella A, parte prima, effettuate da produttori agricoli di cui all’art. 34, D.P.R. 633/72

Art. 41, DL 331/1993

 

Operazioni che non concorrono a formare il plafond

Cessioni a viaggiatori extracomunitari

Art. 8, co. 1, lett. c), del DPR n. 633/1972

Cessioni a viaggiatori extra-UE

Art. 38-quater, co. 1, DPR n. 633/1972

Cessioni relative a beni in transito “doganale” nel territorio dello Stato o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale;

Art. 7-bis, co. 1, DPR n.  633/1972

Cessioni di beni destinati ad essere introdotti in depositi IVA

Art. 50-bis, co. 4, lett. c), del DL n. 331/1993

Cessioni di beni custoditi in un deposito I.V.A. e prestazioni di servizio aventi ad oggetto beni ivi custoditi;

Art. 50-bis, co. 4, lett. e) e h), DL n. 331/1993

Trasferimenti da un deposito I.V.A. ad un altro

Art. 50-bis, co. 4 lett. i), DL n.  331/1993

La restante parte dei corrispettivi che non costituisce margine nelle cessioni di beni usati e coincide con il prezzo di acquisto;

Art. 37, co. 1, DL n. 41/1995

Prestazione di servizi rese fuori dalla UE da agenzie di viaggio

Art. 74-ter, DPR n. 633/729

ATTENZIONE: Per potersi avvalere del cd. plafond mobile l’attività deve essere stata avviata da almeno 12 mesi (art. 1, comma 1, lett. a), del DL n. 746/1983; circolare Agenzia delle Dogane n. 8/2003, par. 4). Il metodo del plafond fisso è, invece, spendibile dal 1° gennaio dell’anno solare successivo a quello di inizio dell’attività. Per cui, adottando tale metodo, una società costituita nel 2024 potrebbe avvalersi della facoltà di effettuare acquisti e importazioni senza applicazione dell’IVA già dal 1° gennaio 2025.

Obblighi degli esportatori abituali

A decorrere dall’anno 2020, gli esportatori abituali che intendono avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'Iva sono tenuti a redigere e trasmettere in via telematica (direttamente, ossia tramite Entratel o Fisconline, ovvero mediante un soggetto abilitato) all’Agenzia delle Entrate una dichiarazione di intento (che può riguardare anche più operazioni) in modo conforme al modello approvato.

A fronte di tale invio, l’Amministrazione finanziaria rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del “protocollo” di ricezione. Così, il fornitore potrà visionare le informazioni risultanti dalle dichiarazioni d’intento trasmesse dagli esportatori abituali solo accedendo al proprio “cassetto fiscale”.

Dette informazioni saranno consultabili anche attraverso un intermediario abilitato, “delegato” ad accedere al cassetto fiscale. Resta, comunque, nella facoltà dell’esportatore abituale mettere a disposizione del fornitore “copia” della dichiarazione di intento, al fine di evitare dubbi sull’applicabilità o meno dell’Iva all’operazione. Allo stesso modo, questi potrebbe comunicare al fornitore anche solo il numero di protocollo della dichiarazione di intento inviata all'Agenzia nonché il plafond che si intende utilizzare. In tali eventualità appare ancora possibile poter effettuare un primo riscontro dell’avvenuta presentazione della dichiarazione mediante l’utilizzo del servizio “Verifica ricevuta dichiarazione d’intento” presente sul sito delle Entrate.

Resta fermo che le dichiarazioni di intento emesse devono essere riepilogate dall’esportatore abituale nel quadro VC della dichiarazione annuale Iva: si dovrà riportare mese per mese l'ammontare delle operazioni che formano il plafond e l'ammontare degli acquisti/importazioni effettuati senza applicazione dell'imposta.

NOTA BENE: In merito alla possibilità di emettere dichiarazioni d'intento nei confronti di più fornitori per un importo complessivo superiore al plafond disponibile, l’Agenzia (risposta n. 27195/2017) ha precisato che non sono previste conseguenze, posto che il plafond si esaurisce in base agli acquisti effettivi e non sulla base di quanto dichiarato.  

Si ricorda che ove l'esportatore abituale intenda acquistare da un fornitore per un importo “superiore” a quello preventivamente indicato nella lettera d'intento, deve produrre una nuova dichiarazione di intento indicando l'ammontare “ulteriore” fino a concorrenza del quale si intende continuare ad effettuare acquisti senza Iva.

In corso d'anno, è ammessa anche la possibilità di presentare dichiarazioni d'intento ad ulteriori fornitori.  Dovrebbe, comunque, essere possibile “rettificare” in diminuzione l’importo del plafond indicato nella lettera d’intento, trattandosi di una facoltà quella di acquistare in regime di non imponibilità Iva.

Obblighi dei fornitori

Il fornitore è tenuto a indicare nelle fatture emesse gli estremi del “protocollo” di ricezione della dichiarazione di intento inviata all’Agenzia delle Entrate da parte dell’esportatore abituale. Pertanto, prima di effettuare l’operazione senza applicazione dell’Iva occorrerà “controllare” con attenzione il proprio cassetto fiscale al fine di verificare l’avvenuta presentazione della dichiarazione di intento.  

Per alcuni operatori la soppressione dell’obbligo di consegnare/spedire al fornitore le dichiarazioni d’intento non può definirsi una semplificazione in quanto resta in capo a questi un onere di preventivo riscontro telematico, la cui violazione è aspramente sanzionata. Unica nota positiva è il venir meno di alcuni adempimenti procedurali (numerazione e annotazione in apposito registro), così come l’obbligo di riepilogare nella dichiarazione annuale Iva le dichiarazioni d’intento ricevute nel corso dell’anno.

Analogamente agli acquisti di beni e servizi da fornitori/prestatori nazionali, gli “estremi” del protocollo di ricezione della dichiarazione devono essere indicati anche dall'importatore nella dichiarazione doganale. La dichiarazione d'intento, infatti, può riguardare anche una serie di operazioni doganali d'importazione, fino a concorrenza di un determinato ammontare da utilizzarsi nell'anno di riferimento (risoluzione n. 38/E/2015).

Per la verifica delle indicazioni al momento dell'importazione, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione delle Dogane la banca dati delle dichiarazioni di intento; così operando, l’esportatore abituale viene dispensato dalla consegna in Dogana di copia cartacea delle dichiarazioni e delle ricevute di presentazione. Nel caso in cui, in presenza di una dichiarazione di intento correttamente inviata dall’esportatore abituale, il fornitore abbia erroneamente emesso una fattura con Iva, è sempre possibile emettere una nota di accredito ed emettere nuovamente la fattura, questa volta senza applicazione dell’Iva.

Modalità di emissione delle fatture elettroniche

A partire dal 2022, per emettere la fattura elettronica in riferimento alle operazioni in regime di non imponibilità Iva ex art. 8, comma 1, lettera c) del DPR n. 633/1972, sulla base di una dichiarazione d’intento ricevuta, il cedente/prestatore deve utilizzare esclusivamente il tracciato XML della fattura ordinaria ai fini della trasmissione del documento al Sistema di Interscambio (Provvedimento n. 293390/E/2021).

NOTA BENE: La fattura elettronica, in particolare, dovrà riportare:

  • nel campo “natura” (2.2.1.14), il codice N3.5 “Non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento” nonché gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento;
  • nel blocco 2.2.1.16 “AltriDatiGestionali” per ogni dichiarazione d'intento:
  • la dicitura “INTENTO” nel campo 2.2.1.16.1;
  • nel campo “RiferimentoTesto” (2.2.1.16.2) il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento composto da due parti: una formata da 17 cifre e una da sei cifre (ad esempio 000001), che rappresenta il progressivo e che deve essere separata dalla prima del segno “-“ o dal segno “/” (ad esempio 08060120341234567-000001 o 08060120341234567/000001)
  • nel campo “RiferimentoData” (2.2.1.16.4), la data della ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle Entrate contenente il protocollo della dichiarazione d’intento.

Qualora la dichiarazione d'intento sia stata invalidata, a seguito dei controlli di cui al provvedimento 293390/2021, la fattura elettronica trasmessa via SdI (contenente il corrispondente numero del protocollo di ricezione) è invalidata. Il motivo dello scarto è specificato nella ricevuta che viene recapitata dal SdI.

Dichiarazioni di intento in dogana

Gli esportatori abituali possono avvalersi della dichiarazione d’ intento anche per effettuare “importazioni” senza applicazione dell’imposta. L’articolo 20 del D.lgs. n. 175/2014, infatti, prevede che l'Agenzia delle Entrate metta a disposizione dell'Agenzia delle Dogane la banca dati delle dichiarazioni d'intento, fornendo così un nuovo strumento che consente più efficaci attività di controllo. Pertanto, ai fini dei controlli non si ravvisano motivi ostativi alla possibilità di ammettere che, analogamente a quanto previsto per gli acquisti di beni e servizi da fornitori/prestatori nazionali, una dichiarazione d'intento possa riguardare una serie di operazioni doganali d'importazione, fino a concorrenza di un determinato ammontare da utilizzarsi nell'anno di riferimento.

Pertanto, i soggetti che si avvalgono della dichiarazione di intento in dogana:

  • sono esonerati dalla presentazione della copia cartacea della dichiarazione;
  • possono utilizzare la dichiarazione di intento per diverse operazioni doganali di importazione, fino a concorrenza del plafond disponibile (risoluzione 38/E/2015).

All'atto della presentazione della dichiarazione doganale di importazione, il contribuente comunica l'importo del plafond che intende utilizzare per l’importazione.

Il sistema AIDA controlla l'esistenza e la validità della dichiarazione di intento, la capienza del plafond (sulla base dell'importo inserito nella dichiarazione di intento) e la corrispondenza tra i dati dell'importatore e quelli del dichiarante. In caso di incongruenze il sistema rigetta la dichiarazione di importazione. All'atto dello svincolo della dichiarazione d’importazione, il sistema AIDA invia al sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate l'importo effettivamente utilizzato. Se la dichiarazione di intento presentata è relativa a più operazioni, AIDA comunica alle Entrate la disponibilità residua del plafond, aggiornando il saldo di uno specifico "conto a scalare" imputato all'esportatore abituale.       

Abrogazione adempimenti e cessioni carburante

A decorrere dal 2020, non è più necessario che la dichiarazione d’intento sia:

  • redatta in duplice esemplare;
  • progressivamente numerata dall’esportatore abituale e dal fornitore o prestatore;
  • annotata entro i 15 giorni successivi a quello di emissione o ricevimento in apposito registro tenuto a norma dell'articolo 39 del DPR 633/1972 e conservata a norma dello stesso articolo.

Inoltre, con l’articolo 6, comma 1, lettera c), del D.L. n. 124/2019 è stato escluso l’utilizzo della dichiarazione d’intento per tutte le cessioni e importazioni riguardanti i carburanti oggetto della particolare disciplina di cui alla L. n. 205/2017 per l'immissione in consumo dal deposito fiscale o l'estrazione di tali prodotti dal deposito di un destinatario registrato.

Resta fermo, invece, l’utilizzo della dichiarazione d’intento per alcune cessioni aventi ad oggetto il cd. gasolio commerciale usato come carburante (di cui all’art. 24-ter del TUA), ai fini dello svolgimento dell’attività di trasporto. L’acquisto deve avvenire presso un deposito commerciale, da soggetti diversi dai destinatari registrati ovvero da soggetti diversi da quelli per conto dei quali i gestori di un deposito fiscale o destinatari registrati abbiano immesso in consumo o estratto il medesimo gasolio.

Regime sanzionatorio

A partire dal 2020 è stato inasprito il quadro sanzionatorio applicabile al fornitore che effettua l’operazione in regime di non imponibilità Iva senza aver preventivamente riscontrato telematicamente l’avvenuta presentazione della dichiarazione di intento da parte dell’esportatore abituale.

In particolare, l’articolo 7 del Dlgs n. 471/1997 stabilisce che è punito con una sanzione dal 100% al 200% dell’imposta il fornitore dell’esportatore abituale che effettua cessioni o prestazioni di cui all'articolo 8, comma 1, lett. c), DPR n. 633/1972 senza avere prima riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle entrate della dichiarazione di intento.  

ATTENZIONE: A seguito delle modifiche apportate dal DLgs. n. 87/2024, per le violazioni commesse dall'1.9.2024 la sanzione è ora pari al 70% dell'imposta, fermo l'obbligo del pagamento del tributo.

La nuova norma sanzionatoria - articolo 7 del Dlgs 471/1997

Chi effettua operazioni senza addebito d'imposta, in mancanza della dichiarazione d'intento di cui all'articolo 1, primo comma, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, è punito con la sanzione amministrativa del settanta per cento dell'imposta, fermo l'obbligo del pagamento del tributo. Qualora la dichiarazione sia stata rilasciata in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, dell'omesso pagamento del tributo rispondono esclusivamente i cessionari, i committenti e gli importatori che hanno rilasciato la dichiarazione stessa.

L'art. 7 co. 4-bis del DLgs.471/97 prevede che la stessa sanzione opera per il cedente/prestatore che emette fatture in regime di non imponibilità senza essersi assicurato della lettera di intento ad opera della controparte. Trattasi di una fattispecie diversa da quella disciplinata dal precedente co. 3, che punisce chi effettua operazioni senza imposta in assenza della dichiarazione d'intenti.

Per quanto riguarda il cessionario, invece, in presenza di una fattura “irregolare”, è applicabile la sanzione prevista dall'articolo 6, comma 8, del D.lgs. n. 471/1997 (100% dell'imposta con un minimo di 250 euro), se questi non provvede alla regolarizzazione nei termini indicati dalla norma.

 Attenzione anche qui in quanto, a seguito delle modifiche apportate dal DLgs.87/2024, per le violazioni commesse dall'1.9.2024 la sanzione è del 70% con minimo di 250 euro, se non si provvede alla regolarizzazione della violazione nei termini indicati.

La nuova norma sanzionatoria - Articolo 6, co. 8 del DLgs. 471/97

Il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell'altro contraente, è punito, salva la responsabilità del cedente o del commissionario, con sanzione amministrativa pari al settanta per cento dell'imposta, con un minimo di euro 250, sempreché' non provveda a comunicare l'omissione o l’irregolarità all'Agenzia delle entrate, tramite gli strumenti messi a disposizione dalla medesima, entro novanta giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare.

E' escluso l'obbligo di controllare e sindacare le valutazioni giuridiche compiute dall'emittente della fattura o di altro documento, riferite ai titoli di non imponibilità, esenzione o esclusione dall'imposta sul valore aggiunto derivati da un requisito soggettivo del predetto emittente non direttamente verificabile.

Attività di controllo

L'articolo 1, commi 1079 - 1083 della L. 178/2020, ha introdotto alcune misure fiscali dirette a contrastare le frodi Iva realizzate con l'utilizzo di falso plafond Iva. Con il provvedimento n. 293390/E/2021 è stata data attuazione a tale disposizione. In particolare, in tale documento, con effetto dal 01/01/2022, sono state individuate le modalità operative relative all'individuazione dei criteri di analisi del rischio e di controllo, delle procedure di invalidazione delle lettere d'intento trasmesse e di inibizione al rilascio di nuove lettere d'intento tramite i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate.

  1. Criteri e delle modalità di attuazione delle attività di analisi di rischio

I soggetti che intendono effettuare acquisti non imponibili ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera c), del DPR n. 633/1972 e che trasmettono alle Entrate, per via telematica, dichiarazioni d'intento, sono sottoposti a specifiche procedure di analisi di rischio e di controllo, allo scopo di verificare il possesso dei requisiti per poter essere qualificati esportatori abituali. Le attività di analisi e di controllo sono effettuate in conformità a particolari criteri di rischio selettivi, elaborati attraverso l'incrocio delle informazioni contenute nelle dichiarazioni d'intento presentate con le informazioni disponibili nelle banche dati in possesso dell'Agenzia delle entrate e di quelle eventualmente acquisite da altre banche dati pubbliche o private.

La procedura è eseguita dall'Agenzia delle entrate su tutte le dichiarazioni d'intento presentate; sono disposti controlli periodici sulle dichiarazioni d'intento già trasmesse e visibili nel cassetto fiscale del soggetto cedente o fornitore quale destinatario della dichiarazione d'intento, anche sulla base di elementi sopravvenuti.

  1. Invalidazione di dichiarazioni d’intento trasmesse

In caso di esito irregolare delle attività di analisi e di controllo, le dichiarazioni d'intento emesse illegittimamente sono invalidate e rese irregolari al riscontro telematico dell'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento. Contestualmente, l'Agenzia invia al soggetto emittente una comunicazione che riporta il protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento invalidata e le relative motivazioni. La comunicazione è trasmessa mediante messaggio di posta elettronica certificata all’indirizzo presente nell’Indice nazionale degli Indirizzi Pec delle imprese e professionisti (INI-PEC).

NOTA BENE: Detta “comunicazione” dovrà, in particolare, contenere:

  • il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento invalidata;
  • un’indicazione “sintetica” delle anomalie che hanno determinato l’invalidazione;
  • l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate cui rivolgersi per ricevere informazioni ed eventualmente cui inviare documenti per dimostrare la regolarità della propria posizione di esportatore abituale

La presentazione della documentazione non comporta la sospensione dell'efficacia dell'invalidazione. Tuttavia, l'Ufficio, qualora riscontri la mancanza o l'errata applicazione dei presupposti che hanno condotto all'invalidazione, procede in autotutela ed entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione presentata dal contribuente, alla rimozione del blocco sulla dichiarazione d'intento, dandone comunicazione al contribuente.

La comunicazione dell’invalidazione della dichiarazione d’intento è comunicata anche al soggetto destinatario della dichiarazione stessa, sempre a mezzo di messaggio di posta elettronica certificata presente nell’INI-PEC. La comunicazione riporterà i dati identificativi del soggetto emittente ed il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento invalidata. Ovviamente, una volta ricevuta detta comunicazione non sarà più possibile emettere delle fatture non imponibili Iva sulla base di tale lettera d’intento. L’eventuale emissione di una fattura elettronica non imponibile Iva ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera c). del DPR 633/72, recante il numero di protocollo di ricezione di una dichiarazione d’intento invalidata, sarà scartata da SdI.

  1. Procedura di inibizione al rilascio di nuove dichiarazioni d’intento

In caso di esito irregolare delle attività di analisi e controllo, al contribuente è inibita la facoltà di trasmettere altre dichiarazioni d'intento tramite i canali telematici dell'Agenzia delle entrate. In particolare, una volta riscontrato delle irregolarità è inibita al contribuente la possibilità di inviare ulteriori dichiarazioni d’intento tramite i canali telematici. Nel caso in cui il contribuente invii, comunque, ulteriori dichiarazioni di intento queste verranno scartate dal sistema. Nella ricevuta di scarto saranno indicate le motivazioni dell’inibizione nonché l’Ufficio competente cui il contribuente può presentare documentazione utile a dimostrare il possesso dei requisiti dell'esportatore abituale. Qualora l’Ufficio riconosce la validità delle ragioni del contribuente, procede in autotutela ed entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione presentata dal contribuente, alla rimozione del blocco al rilascio di nuove dichiarazioni d’intento.

Quadro Normativo

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