L’esenzione Iva del contratto di locazione vale per tutte le voci

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La Corte di giustizia Ue, sentenza del 27 settembre 2012 relativa alla causa C-392/11, chiarisce che se un contratto di locazione nel corrispettivo prevede i canoni per l’occupazione dell’immobile, la quota dell’assicurazione dello stesso e la fornitura di acqua, riscaldamento, riparazioni di strutture e di macchinari dell'immobile (ascensori), pulizia delle parti comuni e portierato, il regime Iva della prestazione principale ricade sul totale, dunque anche sui canoni dei servizi, delle forniture e della quota di assicurazione.

Pertanto, se la locazione è esente dall'Imposta restano esenti anche i corrispettivi specificamente addebitati per gli altri servizi forniti.

Nel caso di specie il contratto prevedeva espressamente, inoltre, che in ipotesi di mancato pagamento delle tre tipologie di canoni, il locatore potesse risolvere il rapporto.

Nella sentenza, la Corte spiega che i servizi collegati possono oggettivamente costituire una prestazione unica, perché non rappresentano un fine a sé stante per il locatario, ma costituiscono il mezzo per fruire, nelle migliori condizioni, della prestazione principale, cioè della locazione dell'immobile. La facoltà concessa al locatore di risolverlo nel caso in cui il locatario non paghi gli oneri locativi costituisce, inoltre, un indizio che induce a considerare la prestazione come unica, anche se da sola non rappresenta elemento determinante per la qualifica.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 30 - Locazioni, l’Iva è unica - Ricca

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