L'esdebitazione ingloba i debiti Iva

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L'esdebitazione ingloba i debiti Iva

L’imprenditore fallito si libera anche dai debiti Iva. La riforma fallimentare, nella parte che prevede l'esdebitazione, è oggetto di disamina da parte della Corte di giustizia Ue.

Il beneficio della liberazione dei debiti non onorati, ossia l'esdebitazione, al termine di una procedura fallimentare, è concessa alla persona fisica in presenza di particolari requisiti oggettivi e soggettivi.

Probità e lealtà

La probità e la lealtà del debitore fanno la differenza per il beneficio della procedura di esdebitazione ai debitori in buona fede.

Lo scopo è di premiare l’imprenditore, persona fisica, che ha conservato una condotta corretta, anteriormente all’apertura della procedura concorsuale e durante la medesima, per consentirgli di essere liberata dai debiti non liquidati in esito alla procedura fallimentare cui tale persona è stata sottoposta, affinché quest’ultima possa riprendere un’attività imprenditoriale.

Concomitante o successiva alla procedura fallimentare, l’applicazione della procedura di esdebitazione presuppone che il patrimonio del debitore sia stato totalmente liquidato e che la ripartizione tra i creditori dell’attivo risultante da tale liquidazione non abbia permesso di soddisfare l’integralità dei debiti. L’esdebitazione può essere concessa solo qualora i creditori concorsuali siano stati soddisfatti almeno in parte.

Debiti Iva dentro l'esdebitazione

L'azzeramento dei debiti non prevede espressamente, nella riforma fallimentare italiana, i debiti Iva, che però non sono neanche espressamente esclusi.

Ora, la Corte di giustizia Ue - con la sentenza nella causa C-493/15 – risponde alla questione sollevata con due domande dalla Cassazione:

  • non osta a che i debiti da Iva siano dichiarati inesigibili in applicazione di una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nel procedimento principale, che prevede una procedura di esdebitazione con cui un giudice può, a certe condizioni, dichiarare inesigibili i debiti di una persona fisica non liquidati in esito alla procedura fallimentare cui tale persona è stata sottoposta;
  • una esdebitazione, quale quella prevista dalla legge fallimentare, non può essere qualificata come aiuto di Stato, poiché manca la selettività del vantaggio, che si realizza quando la misura nazionale sia tale da favorire “talune imprese o talune produzioni” rispetto ad altre che si trovino in una situazione fattuale e giuridica analoga, tenuto conto dell’obiettivo perseguito da detto regime e che sono quindi oggetto di un trattamento differenziato idoneo, in sostanza, ad essere qualificato come discriminatorio.
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