L’errore del fornitore non porta sanzione

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L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 321/E, risponde ad un interpello e chiarisce il seguente principio: nessuna sanzione, né ai fini Iva né ai fini statistici è applicabile ai casi di acquisti intracomunitari inesatti se l’errore è stato commesso dal fornitore residente in un altro Stato Ue e l’acquirente italiano si è comportato in linea con le disposizioni nazionali. Si applica cioè il principio del legittimo affidamento e della buona fede del contribuente, che comportano la non irrogazione della sanzione se le violazioni sono formali, senza alcun debito d’imposta, e se non sono pregiudizievoli dell’attività di accertamento e controllo del Fisco.
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