L’equity crowdfunding e le opportunità per gli investitori

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L’equity crowdfunding e le opportunità per gli investitori

L’equity crowdfunding costituisce una innovativa forma di finanziamento per le imprese, differenziandosi dai canali tradizionali di approvvigionamento di capitale di rischio, per la partecipazione prevalente di investitori non professionali e per il ricorso a piattaforme informatiche (on-line) attraverso le quali si verifica l’incontro tra domanda e offerta.

In seguito alla sua introduzione in Italia ad opera del D.L. n. 179 del 18 ottobre 2012 (Decreto Crescita 2.0), convertito dalla Legge n. 221 del 17 dicembre 2012, il legislatore è intervenuto diverse volte per ampliare la platea dei soggetti che possono utilizzare tale meccanismo di finanziamento/investimento, stimolare i potenziali investitori (con agevolazioni fiscali) e semplificare gli aspetti operativi connessi alle operazioni di equity crowdfunding.

Tra gli interventi normativi più importanti, si evidenzia l’estensione del perimetro di applicazione soggettivo dell’istituto dell’equity crowdfunding alle “start up innovative” e alle “PMI innovative”.

 

In estrema sintesi, il “decreto crescita bis” ha:

  • introdotto nel nostro ordinamento la nozione di start up innovativa;
  • introdotto nel TUF (Testo Unico della Finanza - D.lgs n. 58 del 4 febbraio 1998) l’art. 50-quinquies relativamente alla gestione di portali per la raccolta di capitale per le start-up innovative, e l’art. 100-ter sulle offerte attraverso portali per la raccolta di capitali (per un corrispettivo totale inferiore a 5.000.000 di euro, soglia prevista dalla Direttiva Prospetto e dall’art. 34-ter, comma 1, lettera c, Regolamento Emittenti Consob);
  • delegato alla Consob (Autorità Italiana per la vigilanza sui mercati finanziari) la definizione della disciplina applicabile alla gestione dei portali ed alle offerte per la raccolta di capitale di rischio.

 

L’operatività dell’equity crowdfunding ha subìto, negli anni, rilevanti modifiche, anche negli aspetti regolamentari.

 

Caratteristiche delle operazioni di equity crowdfunding

Con la Legge di Bilancio 2017 (Legge n. 232 dell’11 dicembre 2016), l’accesso allo strumento dell’equity crowdfunding è stato esteso a tutte le piccole e medie imprese, a prescindere:

  • dalla loro caratterizzazione tecnologica (siano essa innovative o meno);
  • dallo stadio di sviluppo (start up o imprese più mature).

 

Va evidenziato anche il contributo apportato dal D.L. n. 50 del 24 aprile 2017 che, modificando il D.L. n. 179/2012, con l’art. 57, comma 1, estende a tutte le piccole e medie imprese costituite in forma di S.r.l. le deroghe al diritto societario già previste per le start up innovative, ivi inclusa la possibilità di offrire al pubblico le quote sociali anche attraverso i portali per la raccolta di capitali (deroga all’art. 2468 cc).

 

Le modifiche di norma susseguitesi hanno reso necessario un adeguamento al regolamento Consob n. 18592/2013 sulla raccolta dei capitali di rischio tramite i portali on-line, entrato in vigore nella nuova versione a gennaio 2018.

 

Con riferimento all’ambito soggettivo, i potenziali offerenti nell’equity crowdfunding possono essere:

  • piccole e medie imprese come definite del Regolamento UE 2017/1129, dove sono ricomprese le nozioni di start up e PMI innovative;
  • organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investono prevalentemente in piccole e medie imprese.

 

Dal lato degli strumenti finanziari potenzialmente oggetto di offerta, attraverso le piattaforme on-line possono essere proposti:

  • strumenti rappresentativi di capitale di rischio (quote/azioni);
  • quote di OICR che investono prevalentemente in piccole e medie imprese;
  • obbligazioni o strumenti finanziari di debito da parte delle piccole e medie imprese.

 

Si osserva che nell’ambito della Riforma del Terzo Settore, il D.Lgs. n. 112 del 3 luglio 2017 (art. 18, comma 8), ha introdotto all’interno del TUF (art. 1, comma 5-duodecies) la definizione di “imprese sociali”.

Il decreto estende, dunque, le disposizioni del TUF in tema di crowdfunding anche all’offerta di strumenti di capitale da parte delle imprese sociali.

 

Modalità di offerta al pubblico

Un’operazione di equity crowdfunding può essere paragonata ad un’offerta pubblica iniziale o IPO (Initial Public Offering) che, al posto della borsa valori, trova il suo “luogo” di svolgimento in portale on-line.

Il prezzo dei titoli proposti in sottoscrizione è il risultato di un processo di valutazione della quota di equity offerta.

Diversamente dalle IPO, nell’equity crowdfunding il prezzo di offerta è sempre definito in forma puntuale prima dell’inizio dell’offerta.

Un’operazione di equity crowdfunding si articola, in estrema sintesi, in tre fasi successive e consecutive:

  • preparazione alla pubblicazione dell’offerta;
  • raccolta;
  • chiusura e post-raccolta.

Durante la fase di preparazione alla pubblicazione dell’offerta su un portale, l’offerente instaura con il gestore della piattaforma un rapporto di comunicazione necessario per approfondire le caratteristiche ed i requisiti dell’operazione e valutare le effettive opportunità legate ad essa e/o la mancanza delle condizioni necessarie alla sua corretta riuscita, nonché l’esistenza dei requisiti di legge. Successivamente, si procede alla realizzazione di tutte le attività propedeutiche.

 

NB! - La società che vuole proporre un’operazione di equity crowdfunding deve deliberare un aumento di capitale a pagamento, mediante emissione di nuove partecipazioni (quote o azioni) da offrire in sottoscrizione a terzi per mezzo di internet, in applicazione, comunque, delle normali regole previste dal diritto societario e tributario per operazioni di questo tipo.

 

La preparazione di un’offerta si completa con:

  • la predisposizione di un documento informativo destinato agli investitori;
  • l’apertura di un conto corrente vincolato presso un istituto finanziario convenzionato con il gestore;
  • la consegna del materiale informativo (presentazione della società, CV del management, bilanci approvati, business plan, ecc…);
  • altra documentazione ritenuta utile ai fini dell’investimento (patti parasociali, accordi d’investimento, attribuzione di contributi pubblici, rapporti con gli incubatori, ecc…).

 

Obblighi dei portali

La possibilità di raccogliere capitale di rischio tramite portali on-line, è accompagnata dalla predisposizione di una serie di tutele e di protezioni volta a rendere l’ambiente affidabile per gli investitori, specialmente quelli “non professionali”.

Tutto il meccanismo prevede una serie di doveri (in particolare per i gestori dei portali, ma anche per gli investitori), e di diritti (per gli investitori) a protezione e tutela del pubblico risparmio.

I principali obblighi possono essere sintetizzati come segue:

  • la messa a disposizione degli investitori delle informazioni sugli emittenti e sulle singole offerte attraverso apposite schede;
  • i gestori devono accertare la presenza delle clausole obbligatoriamente previste a tutela delle minoranze all’interno degli statuti degli offerenti e devono verificare la presenza di investitori “qualificati” per una quota almeno pari al 5% dell’ammontare raccolto sulla singola offerta (o al 3% nel caso in cui l’emittente sia in possesso della certificazione di bilancio);
  • i gestori dei portali autorizzati non possono detenere i fondi raccolti, non possono eseguire gli ordini acquisiti avendo questi l’obbligo di trasmettere le disposizioni riguardanti la sottoscrizione e la compravendita di strumenti finanziari esclusivamente ai “soggetti che ricevono e perfezionano gli ordini”, che ne curano il perfezionamento;
  • i gestori dei portali autorizzati devono aderire ad un sistema di indennizzo a tutela degli investitori, riconosciuto ai sensi dell’art. 59 del TUF. Questi possono stipulare un’assicurazione a copertura della responsabilità per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale.

 

Ruolo del Business Plan

Nell’ambito delle informazioni necessarie e utili all’investimento, nel caso specifico va evidenziato il ruolo del business plan come strumento di comunicazione con soggetti esterni alla compagine aziendale.

Il business plan rappresenta il documento con il quale l’imprenditore definisce il complesso dei fabbisogni che si creano a livello d’impresa per effetto dell’investimento ed i ritorni finanziari da esso realizzabili nel tempo.

Su queste informazioni si basano le valutazioni del finanziatore, in relazione alla solidità finanziaria di un’azienda nel medio-lungo periodo, nonché alla redditività e rischiosità del progetto.

Il business plan è quel documento nel quale il progetto viene sviluppato in termini di linguaggio aziendale e costituisce la base per la richiesta del capitale di rischio.

Il suo contenuto deve riguardare almeno i seguenti elementi:

  • come nasce e cosa fa l’azienda;
  • quali sono le caratteristiche del mercato di riferimento e come l’azienda si vuole posizionare in esso;
  • la definizione del piano marketing, e organizzativo;
  • gli investimenti che saranno effettuati con i fondi raccolti;
  • le opportunità e minacce del mercato in cui l’impresa opera;
  • i punti di forza e di debolezza del progetto;
  • le proiezioni economico-finanziarie;

 

Obblighi informativi e clausole a tutela degli investitori

Il regolamento Consob sulla raccolta dei capitali on-line, oltre alla disciplina di dettaglio e agli obblighi di informazione, contiene alcune norme dedicate alla salvaguardia degli interessi degli investitori non qualificati.

Il sistema è composto da diversi ed eterogenei strumenti posti a tutela del sottoscrittore/risparmiatore non qualificato, a favore del quale il regolamento predispone:

  • specifici obblighi di informazione;
  • meccanismi a tutela diretta dell’investitore e da questo attivabili (diritto di recesso e di revoca nella fase dell’adesione all’offerta);
  • strumenti posti a tutela indiretta, quale la già citata condizione di efficacia dell’operazione rappresentata dalla sottoscrizione di almeno il 5% (o il 3% in caso di presenza di certificazione di bilancio) degli strumenti finanziari da parte di soggetti qualificati.

 

Per quanto riguarda gli obblighi di informazione, il gestore del portale è tenuto a fornire agli investitori, in forma sintetica e facilmente comprensibile, le informazioni relative alle caratteristiche dell’investimento, quali il rischio di perdita del capitale sottoscritto, il rischio illiquidità e l’eventuale divieto di distribuzione degli utili (requisito questo per le start up innovative).

 

Sono rilevanti anche le informazioni relative ai patti parasociali, che devono essere comunicati alla società e pubblicati nel sito internet dell’emittente, secondo quanto previsto dall’art. 24, comma 1, lett. b) del regolamento Consob.

 

Le opportunità per gli investitori

I diversi interventi normativi hanno ridisegnato ed esteso il perimetro di applicazione della normativa sull’equity crowdfunding, influenzando la platea degli offerenti (estesa a tutte le piccole e medie imprese) e apportando novità anche dal lato della domanda con la previsione di agevolazioni fiscali per coloro che investono in start up e PMI innovative.

 

La Legge di Bilancio 2017 (Legge n. 232 dell’11 dicembre 2016) e quella per il 2019, hanno rafforzato le agevolazioni fiscali Irpef e Ires previste per coloro che investono capitali in start up e PMI innovative, sia direttamente che per il tramite di un OICR o di altre società che investono prevalentemente in start up e PMI innovative.

 

Va segnalato che le agevolazioni non si applicano nel caso di:

  • investimenti effettuati tramite OICR e società direttamente o indirettamente a partecipazione pubblica;
  • investimenti in start up innovative che si qualifichino come imprese in difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione Europea n. 2004/C 244/02;
  • investimenti in start up innovative che si qualifichino come imprese nel settore della costruzione navale e nei settori del carbone e dell’acciaio;
  • investimenti in start up innovative che investono prevalentemente in start up innovative.

 

Fino al 2016, la normativa prevedeva per le persone fisiche una diversa percentuale di detrazione, in virtù della tipologia di start up in cui veniva effettuato l’investimento.

Erano previste una detrazione del 19% per gli investimenti in start up innovative e una detrazione del 25% per gli investimenti in start up a vocazione sociale o che sviluppano o commercializzano esclusivamente prodotti ad alto livello tecnologico in campo energetico.

 

Dal 2017, per le persone fisiche (soggetti passivi Irpef) che investono direttamente o tramite organismi di investimento collettivo o del risparmio o altre società che investono prevalentemente in start up o PMI innovative, è prevista la possibilità di detrarre dal reddito annuale dichiarato un importo pari al 30% di quanto investito nel capitale sociale di una o più start up e PMI innovative, indipendentemente dalla natura della start up, comprese quindi anche quelle a vocazione sociale o che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti innovativi ad alto livello tecnologico in campo energetico.

 

Identiche agevolazioni sono state introdotte per le persone giuridiche (soggetti passivi Ires), per le quali in precedenza (fino al 2016) veniva prevista una deduzione dal reddito di una percentuale del 20% per gli investimenti in start up innovative e del 27% per gli investimenti in start up a vocazione sociale o che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti innovativi ad alto livello tecnologico in campo energetico.

 

La Legge di Bilancio 2017 ha aumentato l’aliquota agevolativa al 30% anche per le persone giuridiche, per gli investimenti in start up e PMI innovative.

 

NB! - Tali agevolazioni dal 2017 sono diventate permanenti, con l’eliminazione del limite temporale di validità delle stesse che, precedentemente, avevano efficacia esclusivamente per l’anno per cui erano previste.

 

Solo per il 2019, la Legge di Bilancio (Legge n. 145 del 30 dicembre 2018), al comma 218 dell’art. 1, ha stabilito che sia la detrazione Irpef che la deduzione Ires per gli investimenti in start up innovative venissero incrementata dal 30 al 40%.

Inoltre, per le acquisizioni dell’intero capitale sociale di start up innovative ad opera di soggetti Ires (diversi da imprese start-up innovative), sempre per il 2019 la deduzione sale al 50%, con la condizione che l’intero capitale sociale sia mantenuto per almeno 3 anni.

 

Altro elemento da considerare è la soglia massima di investimento annuo su cui poter determinare la detrazione.

Nel 2017, tale soglia è stata elevata da 500.000 a 1.000.000 di euro per le persone fisiche, mentre per i soggetti Ires l’ammontare massimo annuo degli investimenti ammissibile per ciascun periodo di imposta è stato confermato in 1.800.000 euro. Tali soglie non sono state successivamente modificate.

 

Con la Legge di Bilancio 2017, il periodo minimo di mantenimento dell’investimento è passato da due a tre anni.

 

Decadenza dell’agevolazione

Le citate agevolazioni decadono per l’investitore (persona fisica o giuridica), se nei tre anni dalla data in cui è stato effettuato l’investimento si verifica una delle seguenti ipotesi:

  • la cessione, anche parziale, a titolo oneroso, delle partecipazioni ricevute in cambio degli investimenti;
  • la riduzione del capitale e/o la ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovraprezzo di emissione delle azioni o quote delle start up innovative, le cui quote non siano negoziate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione;
  • il recesso o l’esclusione degli investitori;
  • la perdita, da parte della start up innovativa, di uno dei requisiti richiesti dall’art. 25, secondo comma, D.L. 179/2012.

 

L’esclusione dal beneficio delle agevolazioni comporterà il recupero a tassazione dell’importo dedotto o detratto, comprensivo degli interessi.

Non comporterà la perdita dell’agevolazione il venir meno della qualifica di start up innovativa, che si realizza qualora:

  • siano decorsi cinque anni dalla costituzione della società;
  • sia superata la soglia di 5.000.000 di euro del valore della produzione annua;
  • sia ammessa alla quotazione in un sistema multilaterale di negoziazione;
  • si verifichi il trasferimento delle partecipazioni a titolo gratuito o a causa di morte del contribuente, nonché in seguito ad operazioni straordinarie.

 

 

Quadro Normativo

D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998

D. L. n. 179 del 18 ottobre 2012

Legge n. 232 dell’11 dicembre 2016

D.L. n. 50 del 24 aprile 2017

Legge n. 145 del 30 dicembre 2018

Regolamento Consob sulla raccolta dei capitali di rischio tramite i portali on-line (agg. con Delibera n. 20264 del 17 gennaio 2018)

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