Legittimo lo spin off con cessione di quote
Pubblicato il 13 aprile 2007
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Con la circolare n. 20 diffusa ieri, Assonime critica le tesi del Fisco in merito a due argomenti specifici: lo spin off con cessione di quote e gli scambi di azioni in neutralità attuati all’interno del gruppo.
In merito al primo punto, Assonime ritiene di potere considerare legittimo lo spin off immobiliare anche se seguito dalla cessione delle partecipazioni, criticando così la tesi secondo cui sarebbero, invece, sempre elusive le scissioni finalizzate a far circolare beni di primo grado attraverso il trasferimento di quote societarie. Partendo dalle risoluzioni nn. 56/E e 58/E del 22 marzo scorso, l’Associazione delle società per azioni nega il carattere di elusività che l’Amministrazione finanziaria aveva riservato a questo tipo di operazioni straordinarie, che sarebbero censurabili, in base alla norma antielusiva, in quanto volte a creare società “contenitore” per far circolare beni d’impresa sotto forma di cessione di quote societarie e usufruire, così, del meno oneroso regime di tassazione dei capital gain rispetto a quello disciplinato dall’articolo 86 del Tuir. Assonime, come ammesso anche dal documento Oic n. 4, riconosce la naturale finalità economica di questa operazione, affermando che la minor tassazione dei capital gain rispetto alle plusvalenze d’impresa deriva da una scelta di politica tributaria del legislatore e non è certo indice di elusione. Infine, va considerato che l’acquirente delle quote societarie non è in grado di allocare sui beni di primo grado il maggior costo fiscale sostenuto; pertanto i relativi plusvalori verranno tassati interamente al momento del loro realizzo, senza che si possano verifica salti d’imposta.
I dubbi di Assonime hanno riguardato anche lo stop agli scambi di partecipazioni imposto dalla risoluzione n. 57/E/2007. Il Fisco aveva affermato che il regime di neutralità per i conferimenti di partecipazioni che consentono alla conferitaria di acquisire il controllo di un’altra società (art. 117, comma 2, Tuir) può applicarsi sono quando le due società non appartengono già allo stesso gruppo. A differenza delle Entrate, Assonime si pronuncia sulla neutralità delle cessioni infragruppo, alle quali, anzi, la norma sembra essere proprio destinata. A darne conferma anche una sentenza della Corte di giustizia Ue del 17 luglio 1997, che analizzando una fattispecie analoga l’ha inquadrata tra le operazioni di scambio di azioni.
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