Legittimità della delibera, a maggioranza, di rimozione dell'antenna condominiale

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Per la Cassazione – sentenza n. 144 del 11 gennaio 2012 – l'assemblea condominiale è legittimata a deliberare, a maggioranza, la rimozione dell’antenna centralizzata per la ricezione dei canali televisivi. Ed infatti, l'antenna non costituisce, “ex se” bene comune ai sensi dell’articolo 1117, n. 3, del Codice civile “se non in quanto idonea a soddisfare l’interesse dei condomini a fruire del relativo servizio condominiale”.

Ne discende che “la volontà collettiva, regolarmente espressa in assemblea, volta ad escludere siffatto uso, non si pone, pertanto, come contraria al diritto dei singoli condomini sul bene comune, perché quest’ultimo è tale finché assolva, a beneficio di tutti i partecipanti, la sua funzione”.
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