Legge 104, no superamento comporto

Pubblicato il



Legge 104, no superamento comporto

Il licenziamento intimato per superamento del comporto previsto dal CCNL è illegittimo se dopo l’aspettativa il dipendente fruisce dei permessi ex lege 104/1992 ed il comporto si supera nei giorni in cui l’assenza è imputabile a tali permessi.

Lo ha sancito la sentenza n. 3065 del 17 febbraio 2016 della Corte di Cassazione a proposito di una lavoratrice che, dopo la fruizione dell’aspettativa, non era tornata al lavoro perché, a seguito dell’intervenuto riconoscimento della disabilità grave, la stessa aveva fruito dei giorni di permesso spettanti ex art. 33, comma 6, Legge n. 104/1992.

Per gli Ermellini la fruizione dei permessi mensili spettanti ai portatori di handicap grave non presuppone un previo rientro in servizio dopo un periodo di assenza per malattia o aspettativa, ma soltanto l'attualità del rapporto di lavoro, per cui, di fatto, essendo l’assenza imputabile a permessi legittimamente fruiti, non si è verificato nel caso di specie quel superamento del periodo massimo di comporto che la società ricorrente aveva posto a base dell’intimato licenziamento.

D’altra parte, la circostanza che l’INPS non abbia dato comunicazione tempestiva all’azienda non può certo andare a danno della lavoratrice.

Allegati

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito