Legali autonomi per la p.a.

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Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, con sentenza n. 731 del 22 dicembre 2008, spiega che l'attività dei legali dipendenti dalla P.A. deve essere svolta in posizione di indipendenza da tutti i settori previsti in organico e con l'esclusione di ogni attività di gestione. E', infatti, illegittima la delibera con la quale la P.A. stabilisce che gli avvocati propri dipendenti non debbano operare in modo autonomo e libero presso un ufficio che costituisca un'unità autonoma. Inoltre, sempre per salvaguardare l'autonomia e indipendenza dell'attività professionale forense, non deve esservi una subordinazione gerarchica ed un'ingerenza nella trattazione degli affari giuridico-legali attinenti alle competenze che il professionista può svolgere in virtù della sua iscrizione all'albo.

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  • ItaliaOggi, p. 17 – Legali autonomi per la p.a. - De Nardi

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