Leasing in bilico fra fisco e bilancio
Pubblicato il 19 marzo 2007
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La corretta rappresentazione e deduzione dell’operazione di leasing è oggi fondamentale non solo ai fini della redazione del bilancio di esercizio, ma anche per la determinazione dell’imponibile fiscale. Seguendo la riforma del diritto societario, il Legislatore ha provveduto ad aumentare notevolmente le informazioni da inserire negli schemi di bilancio (note integrative) al fine di avvicinare la metodologia rappresentativa adottata a quella prevista dai principi contabili internazionali. Sul versante tributario, invece, a partire dal 2005 sono stati messi in atto numerosi interventi volti a “regolamentare” in maniera più restrittiva le norme per la deducibilità dei canoni di leasing. In particolare, la deducibilità dei canoni di leasing è vincolata in modo preciso alla durata del contratto. La valutazione della suddetta durata deve essere fatta tenendo conto delle disposizioni fiscali contenute nell’articolo 102, comma 7, del Tuir. Pertanto, si distingueranno i casi in cui il leasing riguarda i beni mobili dal caso in cui esso si riferisce ai beni immobiliari. Così, se da una parte il Legislatore ha voluto conservare il sistema di contabilizzazione secondo il criterio patrimoniale, confermando la prevalenza degli aspetti formali su quelli sostanziali, dall’altra ha ritenuto utile fornire in nota integrativa informazioni aggiuntive e relative alla rappresentazione dei contratti di leasing in base al metodo finanziario. L’utilizzo del metodo finanziario rispetto a quello patrimoniale comporta l’iscrizione in conto economico e, quindi, la deducibilità non dei canoni complessivi ma della quota di ammortamento del bene e degli oneri finanziari. A tal proposito, rileva la durata del contratto di leasing, che normalmente è inferiore a quella del processo di ammortamento, al fine di consentire di dedurre extracontabilmente, nel quadro EC, la differenza tra l’importo dei canoni di leasing e l’ammontare imputato in bilancio. Su questa eccedenza si devono calcolare le imposte differite da utilizzare nel momento in cui il leasing si è concluso, mentre il corrispondente ammortamento, pur continuando civilisticamente, non è più deducibile.
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