Leasing finanziario e inadempimento dell’utilizzatore: norme applicabili
Pubblicato il 02 febbraio 2021
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Decisione delle Sezioni Unite civili della Cassazione in tema di locazione finanziaria e inadempimento dell’utilizzatore per quanto riguarda l’applicazione delle disposizioni dettate, in materia, dalla Legge n. 124/2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza).
La questione era stata sollevata su impulso della Terza Sezione civile che, con ordinanza interlocutoria, aveva segnalato l'esigenza di risolvere due questioni di massima di particolare importanza, entrambe gravitanti intorno alla perdurante applicabilità dell'art. 1526 c.c., sulla risoluzione contrattuale, ai contratti di leasing risolti prima dell'entrata in vigore della Legge n. 124/2017.
Sezioni Unite: Legge del 2017 senza effetti retroattivi
Gli Ermellini, con sentenza n. 2061 del 28 gennaio 2021, hanno risposto al quesito loro sottoposto, precisando, in primo luogo, che la richiamata Legge del 2017 – e, segnatamente le norme di cui all’art. 1, commi 136-140 - non ha effetti retroattivi.
Le relative disposizioni in tema di locazione finanziaria, quindi, trovano applicazione per i contratti di leasing in cui i presupposti della risoluzione per l’inadempimento dell’utilizzatore non si siano ancora verificati al momento della sua entrata in vigore.
Disciplina applicabile ai contratti risolti in precedenza
Diversamente, per i contratti risolti in precedenza e rispetto ai quali sia intervenuto il fallimento dell’utilizzatore soltanto successivamente alla risoluzione contrattuale, rimane valida la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo.
In particolare, per quest’ultima tipologia negoziale va applicata, in via analogica, la disciplina di cui all’art. 1526 del Codice civile e non quella dettata dall’art. 72-quater della Legge fallimentare, rispetto alla quale non possono ravvisarsi, nella specie, le condizioni per il ricorso alla analogia legis, “né essendo altrimenti consentito giungere in via interpretativa ad una applicazione retroattiva della l. n. 124 del 2017”.
Ai sensi, quindi, dell’art. 1526 c.c., in caso di fallimento dell’utilizzatore, il concedente che aspiri a diventare creditore concorrente è tenuto a formulare una completa domanda di insinuazione al passivo.
Egli, nell’ambito di tale domanda e nell’invocare ai fini del risarcimento del danno l’applicazione dell’eventuale clausola penale stipulata in suo favore, “dovrà offrire al giudice delegato la possibilità di apprezzare se detta penale sia equa ovvero manifestamente eccessiva, a tal riguardo avendo l’onere di indicare la somma esattamente ricavata dalla diversa allocazione del bene oggetto di leasing, ovvero, in mancanza, di allegare alla sua domanda una stima attendibile del valore di mercato del bene medesimo al momento del deposito della stessa”.
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