Le Sezioni unite intervengono sulla riparazione per ingiusta detenzione in caso di colpa grave dell'indagato
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 31 agosto 2010
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Le Sezioni unite penali di Cassazione, con sentenza depositata il 30 agosto 2010, la n. 32383, hanno accolto il ricorso presentato dall'amministratore delegato di un'azienda pugliese, sottoposto a custodia cautelare nell'ambito di un'inchiesta per bancarotta fraudolenta e poi assolto per il reato contestatogli, avverso la decisione con cui i giudici di appello leccesi gli avevano negato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione sull'assunto che lo stesso aveva dato causa al provvedimento restrittivo della libertà personale tenendo una condotta gravemente colposa.
Di diverso avviso il ricorrente il quale, adendo la Corte di legittimità, lamentava il fatto che, in realtà, il Gip che aveva deciso la custodia disponeva fin dall'inizio di tutti gli elementi necessari per escludere le condizioni di applicabilità della misura cautelare.
Le Sezioni unite, prendendo atto di tale deduzione, hanno precisato che “la circostanza dell'avere dato o concorso a dare causa alla misura custodiale per dolo o colpa grave opera quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione anche nella ipotesi, prevista dal secondo comma dell'art. 314 c.p.p., di riparazione per sottoposizione a custodia cautelare in assenza delle condizioni di applicabilità di cui agli artt. 273 e 280 c.p.p.”; tuttavia, “tale operatività non può peraltro concretamente esplicarsi, in forza del meccanismo causale che governa la condizione stessa, nei casi in cui l'accertamento dell'insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura custodiale avvenga sulla base degli stessi precisi elementi che aveva a disposizione il giudice del provvedimento della cautela, e in ragione esclusivamente di una loro diversa valutazione”.
In definitiva, la riparazione per ingiusta detenzione spetta all'indagato sottoposto a custodia in carcere anche nel caso in cui lo stesso abbia contribuito, con la sua condotta, alla decisione del Gip solo però se, fin da tale momento, erano già nella disponibilità di quest'ultimo gli elementi necessari per escludere gravi indizi di colpevolezza.
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