Le rimanenze di magazzino e la loro valutazione in bilancio
Pubblicato il 15 febbraio 2010
Condividi l'articolo:
Secondo la classificazione del Codice civile, le rimanenze di magazzino includono le materie prime, sussidiarie e di consumo, i prodotti in corso di lavorazione e semilavorati, i lavori in corso su ordinazione, i prodotti finiti e merci, gli acconti. L’articolo 2424 del Codice, inoltre, classifica le rimanenze nella macroclasse C) dell’attivo patrimoniale.
La voce relativa alle rimanenze di magazzino assume molta importanza soprattutto nel bilancio delle imprese mercantili e industriali. Il Codice civile si occupa della valutazione delle suddette rimanenze all’articolo 2426, mentre l’Oic ha elaborato il principio contabile Oic13, che si occupa di illustrare la valutazione e rappresentazione della stessa voce contabile.
Solitamente, a fine anno, la valutazione delle rimanenze di magazzino può liberamente effettuarsi con l’adozione dei criteri previsti dal Codice civile e il criterio di valutazione adottato va mantenuto negli esercizi successivi, salvo situazioni particolari che devono essere adeguatamente motivate all’Amministrazione finanziaria.
Alla fine di ogni esercizio, quindi, sorge la necessità di rilevare e valorizzare le rimanenze finali di magazzino nell’apposito inventario. Ovviamente, la libertà di valutare le rimanenze di magazzino non deve essere colta come la facoltà di cambiare i criteri di valutazione da un esercizio ad un altro in base a puri motivi di convenienza fiscale. È facile immaginare, infatti, quali potrebbero essere gli effetti di alcune manovre che si possono effettuare sulla voce delle rimanenze di magazzino per ridurre o aumentare gli imponibili fiscali. Pertanto, una volta scelto il criterio di valutazione che si vuole adottare, questo deve essere mantenuto negli esercizi successivi e, dunque, si potranno cambiare i criteri di valutazione solo se giustificati da particolari motivi preventivamente comunicati all’agenzia delle Entrate (articolo 2423-bis del Codice civile). Le deroghe devono essere obbligatoriamente descritte nella nota integrativa, da cui si deve poter leggere anche l’influenza del cambiamento sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria del risultato economico. Nel caso specifico delle rimanenze di magazzino, una circostanza eccezionale che può giustificare il cambiamento del metodo di valutazione è rappresentato dal fatto - per esempio - che la società valuta le rimanenze con il metodo Lifo, ma entra a far parte di un gruppo che redige il bilancio consolidato e che adotta un diverso tipo di valutazione (Fifo). In tal caso, è il gruppo acquirente che impone di cambiare il criterio di valutazione delle rimanenze da Lifo a Fifo per armonizzare i criteri di valutazione e per consentire, così, la redazione del bilancio consolidato.
Nella scelta del metodo di valutazione delle rimanenze di magazzino, una particolare attenzione deve essere posta al passaggio del titolo di proprietà, che determina l’inclusione di un certo bene ad una certa data tra le rimanenze stesse. A volte, infatti, le rimanenze includono anche beni materiali, merci, e prodotti, che sono stati acquistati, ma sono ancora in viaggio, per cui l’impresa risulta già detentrice del titolo di proprietà anche se i beni citati ancora non sono pervenuti. È il caso in cui l’impresa ha la proprietà del bene, ma le rimanenze sono presso terzi, per deposito, lavorazione o altro.
Sempre secondo il Codice civile, le rimanenze devono essere valutate:
- se hanno per oggetto beni non fungibili, al costo specifico;
- se sono costituite da beni fungibili, invece, possono essere valutate indifferentemente con il metodo Lifo, Fifo e con il metodo del costo medio ponderato. Quest’ultimo criterio parte dal presupposto che le merci non sono singolarmente identificabili e fanno parte di un insieme di beni ugualmente disponibili.
Quindi, da un punto di vista fiscale, le rimanenze devono essere raggruppate in categorie omogenee per natura e per valore e a ciascun gruppo deve essere attribuito il valore che si ottiene dall’applicazione del metodo adottato in bilancio e, cioè, del “LIFO a scatti annuale”, del “FIFO” o, in alternativa, del “costo medio ponderato”. Se in un esercizio il valore medio dei beni determinato con uno di questi tre metodi risulta superiore al valore medio di mercato, tutti i beni potranno essere iscritti in bilancio al valore normale. La svalutazione al valore normale è sempre facoltativa. La valutazione al valore normale resta efficace anche per gli esercizi successivi a meno che nel bilancio non venga ripristinato un valore superiore.
Per la corretta imputazione delle rimanenze di magazzino nel reddito di impresa, si rinvia a quanto previsto nell’articolo 92 e 110 del Tuir. Il criterio prevalente è che deve essere fissato un limite minimo per la valutazione fiscale delle rimanenze. Nel caso in cui si evidenziano delle plusvalenze in bilancio, queste devono sempre essere acquisite a tassazione, in quanto concorrono a formare il reddito dell’esercizio e costituiscono costo fiscalmente riconosciuto per il periodo d’imposta successivo. Viceversa, ogni valutazione al di sotto del minimo richiede una variazione in aumento della dichiarazione dei redditi: cioè nel modello Unico di dichiarazione.
- Il Sole 24 Ore – Norme e tributi, p. 3 – Binario differenziato a seconda dell’imposta
- Il Sole 24 Ore – Norme e tributi, p. 3 – Immobili-merce con interessi passivi sui prestiti contratti
- Il Sole 24 Ore – Norme e tributi, p. 3 – Rimanenze pesate ai “minimi” – a cura di Gaiani
- Il Sole 24 Ore – Norme e tributi, p. 2 – Sull’importo da aggiornare confronto con il mercato
- Il Sole 24 Ore – Norme e tributi, p. 2 – Il cambiamento dei principi va comunicato al Fisco
- Il Sole 24 Ore – Norme e tributi, p. 2 – Opzione personalizzata per misurare il magazzino – a cura di Roscini Vitali
- Il Sole 24 Ore – Norme e tributi, p. 2 – Doppia possibilità sulla stima dei lavori intrannuali
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: