Le regioni non possono legiferare sulle consulenze esterne

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La Corte costituzionale, con la sentenza n. 252 depositata ieri, si è pronunciata ritenendo fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri con riferimento agli artt. 4, comma 1, e 5, comma 2, della legge della Regione Marche 29 aprile 2008, n. 7 che consentono il conferimento di incarichi e l'instaurazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa presso i gruppi consiliari e le segreterie della Giunta regionale a personale esterno all'amministrazione regionale, indipendentemente dal possesso dei requisiti fissati dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001. La Consulta, in particolare, ha ritenuto che le norme regionali citate contrastino con gli artt. 3 (uguaglianza) e 97 (buon andamento ed imparzialità) della Costituzione comportando l'inserimento, nell'organizzazione pubblica, di soggetti che non offrono le necessarie garanzie di professionalità e competenza.

Eleonora Pergolari
Links Anche in
  • Il Sole 24 Ore, p. 29 – Vincoli statali per le consulenze – Galimberti

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